Danno morale e danno esistenziale diversi e autonomamente risarcibili

Pubblicato il 04 ottobre 2013 La Corte di cassazione, pronunciandosi con sentenza n. 22585 depositata il 3 ottobre 2013 nell'ambito di una controversia per risarcimento danni conseguenti a sinistro, ha tenuto a sottolineate che la mancanza di danno biologico quale conseguenza dannosa non esclude, in astratto, che possa affermarsi la configurabilità di un danno morale soggettivo e di un possibile danno “dinamico-relazionale”.

Sarebbero due – continua la Corte - i momenti essenziali della sofferenza dell'individuo: il dolore interiore (danno morale) e la significativa alterazione della vita quotidiana (danno esistenziale). Danni che la Cassazione definisce diversi e, perciò solo, entrambi autonomamente risarcibili, se rigorosamente provati.

Ed è lecito ipotizzare – continuano i giudici di legittimità – che la categoria del danno esistenziale risulti “indefinita ed atipica” come probabile conseguenza dell'essere la stessa dimensione della sofferenza umana, a sua volta, “indefinita e atipica”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Riforma del sistema doganale 2024, novità su contrabbando e sanzioni. Analisi Dogane

07/10/2024

Transizione 5.0: nuovi chiarimenti dal GSE su credito d'imposta e sistemi energetici

07/10/2024

Assindatcolf, lavoro domestico in crisi: meno occupati e più irregolarità

07/10/2024

CCNL Installatori e manutentori piscine Conflavoro - Stesura dell'1/2/2023

07/10/2024

CCNL Impianti sportivi Conflavoro - Stesura del 10/09/2022

07/10/2024

Patente a crediti: le Faq dell’Ispettorato nazionale del lavoro

07/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy