Con sentenza n. 28407 del 28 novembre 2008, la Cassazione ha riconosciuto che il danno morale per la morte dei congiunti, non potendo essere ridotto per il solo fatto che i richiedenti siano deceduti nel corso del giudizio, deve essere integralmente risarcito in considerazione della perdita irreparabile della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. Tale tipo di danno, inoltre non deve essere liquidato come una frazione di quello biologico ma va rimesso alla discrezionalità del giudice.
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