Niente responsabilità solidale per lo studio legale, per i danni cui è tenuto a rispondere il singolo avvocato (nella specie, per non aver attivato, ai danni di un cliente, il sequestro giudiziario e l’azione revocatoria per il recupero di un credito). E’ quanto afferma la Corte di Cassazione, terza sezione civile.
A nulla è valso dunque, per il cliente danneggiato, invocare la responsabilità solidale dell’associazione professionale di cui il legale faceva parte, per il solo fatto che la stessa avesse emesso fatture ed incassato acconti, e per l’ulteriore circostanza che la pubblicità sul sito web avesse ingenerato il legittimo affidamento sul controllo e la verifica dei servizi erogati.
Invero, la responsabilità nell'esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale, è rigorosamente personale perché si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dall’intuitu personae. Perciò – conclude la Corte con sentenza n. 18393 del 26 luglio 2017 – se il professionista risulta associato ad uno studio, non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professasti dello stesso, né per l’adempimento della prestazione, né per la responsabilità nell'esecuzione della medesima. Infine, nemmeno l’eventuale responsabilità extracontrattuale (che il ricorrente richiama in subordine) permette di affermare in sé una solidarietà passiva, in assenza di diversi ed ulteriori fatti costitutivi.
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