La Corte di cassazione, con sentenza n. 1261 depositata il 25 gennaio 2016, ha affermato il principio di diritto secondo cui, nelle società di persone, il socio può agire nei confronti dell’amministratore per far valere la responsabilità extracontrattuale di questi.
Ciò in applicazione analogica dell’articolo 2395 del Codice civile in materia di azione individuale del socio e del terzo nell’ambito delle società per azioni.
Nel caso, poi, in cui il socio abbia dedotto la mancata presentazione del rendiconto da parte dell’amministratore e la conseguente mancata percezione degli utili, deve ritenersi che il medesimo abbia fatto valere il danno a sé, diretto ed immediato.
Per il socio di società personali, difatti, il diritto agli utili è subordinato alla sola approvazione del rendiconto e, quindi, coerentemente, la lesione di detto diritto può essere fatta valere dal socio come danno diretto ed immediato proprio in quanto conseguente al mancato assolvimento, da parte dell’amministratore, dello specifico obbligo di distribuzione degli utili, ovviamente ove sussistenti.
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