Danno da fermo tecnico. Risarcibile se dimostrato

Pubblicato il 14 dicembre 2015

Con sentenza n. 25063 depositata l'11 dicembre 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha respinto il ricorso di un soggetto coinvolto in un sinistro stradale, volto ad ottenere, tra l'altro, il riconoscimento del c.d. danno da "fermo tecnico" del veicolo.

La Suprema Corte, nel caso di specie – superando il precedente orientamento che tendeva a riconoscere detta tipologia di danno pur in assenza di specifica prova, ovvero per la sola impossibilità, da parte del proprietario, di utilizzare l'autovettura in attesa di riparazione – ha deciso di aderire ad un orientamento più restrittivo, che richiede, ossia, parametri probatori più "definiti" a cui il giudice possa far riferimento per determinare l'entità del pregiudizio, da liquidare pur sempre in via equitativa.

Danno per indisponibilità del veicolo da allegare e provare

In particolare, ha posto a fondamento della propria decisione, altra recente pronuncia di legittimità (n. 20620/2015), secondo cui, l'indisponibilità di un veicolo durante il tempo necessario per la riparazione, è un danno che deve essere allegato e dimostrato. E la prova del danno non può consistere nella mera indisponibilità del veicolo, ma nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo o nella dimostrazione della perdita subita per aver dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo stesso.

E proprio alla luce dell'orientamento invocato, nel caso de quo, parte ricorrente non ha provveduto ad allegare – conclude la Corte – gli elementi di fatto necessari (ad es. tassa circolazione, costi assicurativi, valore del mezzo per valutare il deprezzamento) a determinare in via equitativa il pregiudizio eventualmente sofferto.  

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