Demansionamento: risarcimento tassato se indicato genericamente

Pubblicato il 14 aprile 2023

Con ordinanza n. 8615 del 27 marzo 2023, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate contro la decisione con cui la CTR aveva accolto l'impugnazione sollevata da una contribuente avverso il silenzio-rifiuto serbato dall'Amministrazione finanziaria a una sua richiesta di rimborso.

L'istanza di rimborso riguardava delle trattenute IRPEF e relative addizionali operate sul risarcimento del danno ottenuto dal datore di lavoro, nell'ambito di un contenzioso instaurato per asserito demansionamento, e risolto con conciliazione stragiudiziale.

L'Ufficio finanziario aveva ritenuto erronea la decisione d'appello: secondo la sua difesa, l'importo del risarcimento ottenuto dalla lavoratrice era interamente tassabile.

La transazione intervenuta fra le parti, infatti, prevedeva la corresponsione di una somma a titolo di "risarcimento del danno morale, professionale e biologico" senza operare alcuna distinzione.

Danno da demansionamento, tassazione

Doglianza, questa, giudicata fondata dagli Ermellini, in quanto non risultava che la transazione avesse distinto le voci risarcitorie, né risultava in alcun modo che fosse stato verificato un danno "morale" o "biologico", comunque non patrimoniale a seguito del demansionamento, oggetto della controversia cui la transizione aveva posto fine.

Ebbene, la mera e generica affermazione contenuta nel verbale di transazione era insufficiente, di per sé, a configurare i presupposti di un risarcimento esente da tassazione.

Sul punto, la Sezione tributaria della Cassazione ha ricordato come le somme che vengono riconosciute al fine di risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - presente o futuro - ivi compresa dunque l'inabilità temporanea, siano soggette alla tassazione del reddito che il risarcimento è preposto a sostituire od integrare, in base al principio espresso dall'articolo 6, comma 2, TUIR.

In tale contesto, resta esente (oltre al danno conseguente a morte od invalidità permanente) solo quel risarcimento che è corrisposto per danni non patrimoniali, oppure per quei danni che non possono essere comunque assimilati ad un reddito, bensì al patrimonio (c.d. danno emergente).

Per il caso del demansionamento, quindi, occorre distinguere fra danno derivante da perdita di reddito, sicuramente tassabile, e quelli conseguenti all'impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di chances, biologico, medicalmente accertabile, esistenziale, vale a dire il pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, che ne alteri le abitudini e gli assetti relazionali, morale, da sofferenza interiore, ed infine all'immagine professionale ed alla dignità personale, non tassabili.

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