Danno biologico iure successionis, parametrato alla effettiva durata di vita

Pubblicato il 26 gennaio 2016

In tema di risarcimento del danno biologico, quando la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un dato noto per essere il danneggiato deceduto per circostanze autonome dall'evento lesivo, la liquidazione del danno biologico – essendo lo stesso costituito dalle ripercussioni negative all'integrità psicofisica – va parametrata alla durata effettiva della stessa.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, con sentenza n. 679 depositata il 18 gennaio 2016, respingendo il ricorso di alcuni eredi, che avevano agito, nei confronti di una struttura sanitaria, per il risarcimento del danno loro derivante dalla morte di un loro congiunto a causa di un trattamento sanitario tardivo; morte che era tuttavia intervenuta, in corso di causa, per fattori estranei all'evento lesivo.  

I ricorrenti lamentavano tuttavia come i giudici di merito, nella quantificazione del danno, avessero assunto dei parametri pro die inferiori rispetto a quelli tabellari (nella specie, Tabelle di Milano).

Ma la Suprema Corte ha per l’appunto ribadito come ciò fosse dovuto al fatto la durata del danno permanente era stata accertata in un numero di giorni prestabilito (per l’intervenuto decesso).

Morte non ricollegabile all'illecito: ammontare del danno rapportato alla durata di vita  

In tale prospettiva, la soluzione nella fattispecie adottata dagli ermellini si colloca nell'alveo della giurisprudenza della stessa Corte di legittimità in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito (ma non ancora consolidata), secondo cui, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l'ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato, va sostituita quella del concreto pregiudizio effettivamente prodottosi. Sicché l'ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono iure successioni va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva. 

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