In leggero rialzo gli indennizzi per il danno biologico. Infatti, con decorrenza 1° luglio 2019, su proposta del Presidente dell’INAIL di cui alla Determinazione n. 209 del 20 giugno 2019, sono stati rivalutati gli importi delle prestazioni economiche per danno biologico nella misura dell’1,1%. La rivalutazione interessa la prestazione erogata dall'INAIL, tecnicamente chiamata "indennizzo", che può essere in forma di capitale (una tantum) o in forma di rendita (somma periodica), in base al grado di menomazione dell'integrità psicofisica del lavoratore (cioè il danno biologico) che va a ristorare.
La rivalutazione è stata recepita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il D.M. n. 147 del 17 ottobre 2019.
Le prestazioni economiche per danno biologico sono disciplinate dal D.Lgs. n. 38/2000, recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144", il quale all’art. 13 lo definisce come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona.
In caso di danno biologico, l’INAIL eroga l'indennizzo previsto in base alle seguenti disposizioni:
Si ricorda, sul punto, che ci sono stati due aumenti straordinari:
Lo scorso anno la Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015) all’art. 1, c. 287 ha introdotto un meccanismo di rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate dall’INAIL a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
In particolare, il legislatore ha previsto che - a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno - gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL sono rivalutati, con D.M. (Lavoro), sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) accertata dall'ISTAT rispetto all'anno precedente.
In definitiva, tali incrementi annuali – pari all’1,1% dal 1° luglio 2019 – si aggiungono a quelli complessivi del 16,25%, derivanti dalla somma delle percentuali dei due aumenti straordinari citati in precedenza.
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