Con ordinanza n. 242 depositata il 26 novembre 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Giudice di Pace di Reggio Emilia – in riferimento al combinato disposto ex art. 139 comma 2 D.Lgs 07/09/2005 n. 209 (c.d. Codice delle assicurazioni private) con le modifiche introdotte dall'art. 32 D.l. c.d. "Liberalizzazioni" del 24/01/2012 n. 1, convertito con Legge 24/03/2012 n. 27.
Passa dunque l'esame della Consulta, la disposizione che esclude la risarcibilità del danno biologico c.d. micro permanente, non rilevabile mediante accertamento clinico strumentale o visivo.
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