Anche le associazioni non riconosciute o aventi finalità non lucrative, titolari di un fondo comune, possono subire danni patrimoniali risarcibili, quando terzi abbiano utilizzato abusivamente la loro denominazione, ingenerando confusione nel pubblico e avvantaggiandosi della notorietà altrui, in sostanziale concorrenza con esse.
In dette ipotesi, infatti, verrebbe pregiudicata l’integrità dei mezzi economici necessari per lo svolgimento dell’attività di volontariato.
Nei confronti degli enti collettivi in genere, inoltre, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, che non coincide con la pecunia doloris, ma ricomprende qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione di diritti immateriali della personalità, compatibile con l’assenza di fisicità e costituzionalmente protetti quali il diritto al nome, all’identità e all’immagine dell’ente.
E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 23401 del 16 novembre 2015.
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