Dallo Sviluppo economico luce sul diritto annuale

Pubblicato il 07 novembre 2013 Dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 27 del 2 agosto 2013 – che, suddivisa in tre paragrafi, reca “Errati versamenti da parte dei contribuenti. Problematiche applicative e soluzioni interpretative” - alcune Camere di commercio hanno tratto dubbi interpretativi circa il comportamento da tenere rispetto agli errati versamenti del diritto annuale dovuto per l’iscrizione dei contribuenti. Meglio: si chiedono se sia possibile che le nuove interpretazioni fornite dall’Agenzia delle entrate siano applicabili anche al diritto annuale.

La soluzione proviene dal Ministero dello sviluppo economico, con la nota n. 172574, del 22 ottobre 2013.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – NOTA n. 172574 del 22 ottobre 2013

La nota ministeriale esamina, anzitutto, se tali nuove interpretazioni siano compatibili con la normativa specifica del diritto annuale, puntualizzando che il regolamento che disciplina l’applicazione delle sanzioni al diritto annuale è stato emanato nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 472/1997, normativa di riferimento dei tributi erariali.

Le indicazioni dettate con la circolare n. 3587/C, del 20 giugno 2005, emanata proprio dal ministero dello Sviluppo economico, tengono conto del contesto normativo e della relativa prassi esistente al momento della loro definizione. Ma, alla luce dell’intervento agenziale, sono ora da rivedere.

Ricorda la nota oggetto di questo contributo che nel corso del tempo le modalità applicative delle sanzioni del diritto annuale sono state oggetto di contenzioso che, in molti casi, ha visto soccombente la camera di commercio, che aveva applicato criteri diversi dai generalmente seguiti dall’Agenzia delle entrate.

Così, essa ha ritenuto necessario chiarire in modo definitivo i criteri da considerare ai fini dell’applicazione delle sanzioni. Naturalmente, il Ministero reputa che tali criteri siano da ritenersi applicabili anche al diritto annuale camerale, uniformando in questo modo il proprio orientamento a quello dettato dall’Agenzia delle entrate. Il che rende necessario, tenendo conto delle indicazioni contenute nella circolare ministeriale n. 3587/C del 2005, esaminare i criteri che trovano diversa interpretazione delle Entrate nella circolare n. 27/2013, al fine di consentirne, a decorrere dai ruoli resi esecutivi successivamente all’emanazione della nota ministeriale n. 17254 del 2013, l’applicazione uniforme anche da parte delle camere di commercio.

ATTENZIONE: a partire dai ruoli resi esecutivi successivamente all’emanazione dell’ultima nota ministeriale (la n. 17254 del 22 ottobre 2013), indipendentemente dall’anno di competenza del diritto annuale, le camere di commercio provvederanno, quindi, ad uniformare i propri comportamenti a quelli individuati dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 27/2013. Sarà pertanto necessario che le camere di commercio applichino quei nuovi criteri agli esiti scaturenti dai controlli automatizzati, con riferimento a tutte le posizioni in relazione alle quali è opportuno applicare un criterio diverso da quello finora seguito. Perciò, in relazione ai ruoli già resi esecutivi alla data di emanazione della nota ministeriale n. 172574/2013, le camere di commercio:

a. nel caso di cartelle già notificate ma non ancora definitive (ovvero per le quali non sono ancora scaduti i termini per la presentazione del ricorso), su istanza del contribuente, provvederanno alla rideterminazione della sanzione sulla base dei nuovi principi, concedendo lo sgravio al concessionario;
b. viceversa, nel caso di cartelle notificate e definitive valuteranno, su istanza del contribuente, l’opportunità, in autotutela, di rideterminare la sanzione (*).

L’orientamento del Ministero in tema di sanzioni del diritto annuale, uniformato ora all’interpretazione dettata nel documento di prassi agenziale n. 27/E/2013, deve dunque disattendere quello adottato con la precedente sua circolare n. 3587/C, ed è dunque il seguente:

1) Insufficiente versamento del diritto annuale e della maggiorazione

Il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 (articolo 4, comma 1) stabilisce che la misura della sanzione amministrativa è compresa tra il 10 e il 100 per cento dell’ammontare del diritto dovuto; la sanzione deve essere, poi, personalizzata in base ai principi di cui all’articolo 4, comma 3, del dm citato, che richiama quelli dell’articolo 7, del decreto legislativo n. 472/1997, e graduata in funzione del danno arrecato all’ente impositore.

La richiamata circolare n. 27/E/2013 tiene in considerazione due distinti termini per il versamento:

- per i soggetti con periodo coincidente con l’anno solare, il primo termine è il 16 giugno;
- l’altro, cosiddetto “termine lungo”, nei successivi trenta giorni, è il 16 luglio (**).

ATTENZIONE: “il versamento entro 30 giorni dalla scadenza dell’importo dovuto senza la maggiorazione dello 0,40% è assimilabile all’omesso versamento parziale e non già al ritardato pagamento, di conseguenza la sanzione deve essere rapportata alla frazione dell’importo non versato.”.

Insomma, se è dovuto un diritto annuale maggiore rispetto a quello calcolato e versato nel “termine lungo”, esso non è da considerarsi tardivo, ma semplicemente insufficiente; la sanzione deve quindi essere calcolata sulla differenza tra quanto versato nel “termine lungo” e quanto dovuto (imposta + maggiorazione). Non rileva se l’impresa ha versato il solo diritto annuale e non la maggiorazione, o se ha eseguito un versamento proporzionalmente insufficiente, proprio perché, non potendosi distinguere i due importi (versati con lo stesso codice tributo), il versamento si intende nel suo complesso insufficiente.

RAVVEDIMENTO BREVE

E’ consentito all’impresa che ha effettuato il versamento incompleto come sopra descritto, di regolarizzare la propria posizione (ravvedimento breve, ex art. 6, comma 1, lett. a), decreto n. 54/2005) eseguendo il pagamento in trenta giorni dalla scadenza del “termine lungo”. Resta inteso che se l’impresa non ha versato alcun importo entro il 16 giugno, né entro il 16 luglio, il temine ultimo entro il quale poter utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso è la data naturale di scadenza, ovvero il 16 giugno dell’anno successivo.

ECCEZIONI

Alle imprese e unità locali che si iscrivono in corso d’anno al registro delle imprese non si applica l’articolo 17 del D.P.R. n. 435/2001; tali soggetti sono perciò tenuti ad effettuare i versamenti del diritto annuale entro trenta giorni decorrenti dall’iscrizione; saranno considerati tardivi - quindi sanzionati con l’applicazione dell’aliquota del 10% sull’intero importo dovuto e versato - i versamenti effettuati nei successivi trenta giorni (***).

2) Efficacia del ravvedimento in presenza di versamenti carenti

L’articolo 6 del dm n. 54/2005 disciplina la possibilità dell’impresa di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997, definendo nel dettaglio le misure ridotte della sanzione applicabile alle stesse imprese in caso di ravvedimento.

Uniformandosi all’orientamento dettato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 27/2013, il Ministero precisa oggi che sarà necessario ritenere perfezionato il ravvedimento di quanto originariamente e complessivamente dovuto anche solo parzialmente, cioè limitatamente all’importo versato entro la scadenza del termine del ravvedimento.

Pertanto, nel caso in cui l’impresa effettui, entro il termine prescritto per il ravvedimento, il versamento di un importo di diritto annuale inferiore rispetto al dovuto ma comunque con sanzioni e interessi commisurati al diritto stesso, il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente a tale importo; sulla differenza non regolarizzata saranno irrogate le sanzioni ad opera degli uffici camerali. Inoltre se l’impresa, in sede di ravvedimento, effettua un versamento complessivo di diritto annuale, sanzioni e interessi in misura inferiore al dovuto e le sanzioni e/o gli interessi non sono commisurati al diritto annuale versato a titolo di ravvedimento, la camera di commercio dovrà ritenere perfezionato il pagamento con riferimento alla quota parte del diritto annuale - comprensivo o meno della maggiorazione a seconda della data del versamento originario - proporzionata al quantum complessivamente corrisposto a vario titolo; sulla differenza non sanata saranno irrogate le sanzioni ad opera degli uffici camerali.

ATTENZIONE: in tutti i casi sarà necessario avere l’evidenza dell’intenzione dell’impresa di avvalersi dei benefici del ravvedimento operoso, attraverso la verifica dell’imputazione nel modello F24 di parte del versamento all’assolvimento delle sanzioni, indicando l’apposito codice tributo.

Una precisazione ministeriale: a fronte delle indicazioni fornite con la nota n. 172574/2013, sarà necessario procedere all'adeguamento del sistema informatico, al fine di consentire alle camere di commercio di poter effettuare l’accertamento delle violazioni in modo automatizzato; nelle more di tale adeguamento, le camere di commercio saranno supportate dalla società informatica, nell'individuazione delle posizioni per le quali è necessario che gli uffici camerali applichino i nuovi criteri enunciati nella nota ministeriale a commento.

Ed infine un’esortazione: alla luce di quanto esposto, il Ministero invita gli enti camerali ad adeguare i propri regolamenti relativi alle procedure sanzionatorie del diritto annuale, se necessario anche con provvedimenti d’urgenza, al fine di recepire le nuove indicazioni. _______________

Nota (*): per le sanzioni già irrogate con provvedimento definitivo non è ammessa la ripetizione di quanto già pagato.

Nota (**): l’adempimento da parte dell’impresa nel più ampio termine avviene mediante il pagamento del diritto annuale incrementato di un importo, pari allo 0,40%, che è parte del tributo medesimo.

Nota (***): gli omessi versamenti, parziali o totali, saranno sanzionati con l’applicazione dell’aliquota del 30% sul non versato.

NORME E PRASSI 

AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE n. 27 del 2 agosto 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – NOTA n. 172574 del 22 ottobre 2013
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – CIRCOLARE n. 3587/C del 20 giugno 2005
DECRETO MINISTERIALE n. 54 del 27 gennaio 2005
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