Dall’Agenzia una guida per il bollo di chi ha scudato

Pubblicato il 06 giugno 2012 Arrivano le linee guida per il calcolo e il versamento dell’imposta di bollo annuale speciale sulle attività finanziarie rimpatriate che usufruiscono del regime della riservatezza, alla luce delle correzioni apportate dal Dl n. 16/2012 alla disciplina stabilita con il Dl n. 201/2011. Le reca il provvedimento 72442 del 5 giugno 2012 emesso dalle Entrate, in sostituzione del pregresso provvedimento del 14 febbraio 2012 sullo stesso tema.

Con il provvedimento in oggetto, inoltre, si spiega la procedura inerente all’imposta straordinaria una tantum per le attività finanziarie immesse in conti segretati e in tutto o in parte prelevate nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 6 dicembre 2011, per l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero e per l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero.

Per il 2011, l’imposta di bollo speciale e l’eventuale imposta straordinaria sui prelievi dev’essere versata entro il 16 luglio 2012.

Il bollo sulle attività oggetto di emersione riguarda le sole attività finanziarie che sono state oggetto di scudo fiscale con il rimpatrio (fisico e “giuridico”) e che sono detenute in regime di riservatezza alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Nulla è dovuto per le attività regolarizzate che non hanno fruito della segretazione. Tra le specifiche quella sugli eredi dei soggetti deceduti entro il 6 dicembre 2011, che non versano l'imposta speciale né quella straordinaria. In caso un rapporto sia trasferito ad altro intermediario senza che sia mantenuto il regime di riservatezza, l'imposta speciale, per il periodo di segretazione, deve essere trattenuta e versata dall'intermediario precedente (quello che ha ceduto), presso il quale il rapporto era segretato.

Con lo stesso provvedimento 72442 del 5 giugno 2012, l’agenzia delle entrate spiega che a decorrere dal periodo d’imposta 2011, è dovuta un’imposta sul valore degli immobili (terreni e fabbricati) detenuti all’estero: Ivie.

Nel ricordare che l’imposta di bollo annuale è dovuta per il 2011 nella misura dell’1%, per il 2012 nella misura dell’1,35% e, a decorrere dal 2013, nella misura dello 0,4%, si precisa quanto segue.

Per il versamento relativo al periodo d’imposta 2011, il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.

Circa l’imposta straordinaria sui prelievi delle attività oggetto di emersione, si precisa che per le attività finanziarie oggetto di emersione che, nel periodo fra il 1° gennaio e il 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un’imposta straordinaria pari all’1%. Si chiarisce che sono da assoggettare anche gli immobili interessati da emersione con la procedura della regolarizzazione o con quella del rimpatrio giuridico.

Versa lo 0,76% del valore dell’immobile la persona fisica residente che detiene lo stesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di titolarità dei diritti ed è rapportata ai mesi dell’anno nei quali essa si è protratta la titolarità. Se l’importo dell’imposta (prima di applicare le specifiche detrazioni previste) non supera complessivamente 200 euro non è dovuto.

Quanto al valore, si precisa che è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile.

Detrazioni: dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile. Per le attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia, a decorrere dal periodo d’imposta 2011, è dovuta un’imposta - 0,1% per il 2011 e il 2012 e 0,15% per gli anni successivi - in base al valore di mercato delle stesse (rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute) ed in rapporto ai giorni di detenzione ed alla percentuale di possesso, anche se si tratta di attività oggetto di operazioni di emersione con la procedura della regolarizzazione. Non rientrano tra le detenute all’estero le attività finanziarie rimpatriate (sia fisicamente che giuridicamente).
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