Il ministero del Lavoro, con lettera circolare n. 25/3957 del 9 maggio 2006, si schiera a favore della sentenza n. 9591 del 27 aprile 2006 della Corte di Cassazione a Sezioni unite. In questa dichiara l’inconciliabilità della norma di cui all’articolo 2 della legge n. 241/1990 con la disciplina delle sanzioni amministrative regolata dalla legge 689/1981 e quindi è stabilito che il termine dei 90 giorni per la definizione del procedimento amministrativo non è applicabile ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative. parte dal presupposto che il principio di “specialità” prescinde dalla successione cronologica delle norme, quindi una legge successiva non fa decadere la precedente che disciplina diversamente la stessa materia in un campo particolare. La pretesa sanzionatoria non resta però indeterminata, ma ha un termine di prescrizione di cinque anni (ex articolo 28 della legge 689/1981).
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