Dal Fisco ulteriori chiarimenti sull’imposta di bollo applicabile ai c/c e ai conti di deposito
Pubblicato il 11 maggio 2013
A seguito delle modifiche normative apportate alla disciplina dell’imposta di bollo applicabile agli estratti di conto corrente, ai rendiconti dei libretti di risparmio ed alle comunicazioni inviate alla clientela relative ai prodotti finanziari dal Dl Salva Italia (Dl. n.
201/2011), all’Agenzia delle Entrate sono giunti una serie di quesiti da parte delle associazioni di categoria del settore bancario e di altri intermediari finanziari.
L’Agenzia ha offerto le prime indicazioni sul tema con la circolare n.
48/E/2012 a cui ha fatto seguito la
circolare n. 15 del 10 maggio 2013. Con tale nuovo documento di prassi, nella forma di domande e risposte, sono stati sciolti gli ultimi dubbi relativi all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’imposta e sono state chiarite le modalità di assolvimento del tributo da parte degli operatori del settore.
Nello specifico, riguardo all’ambito di applicazione, l’Agenzia ha precisato che l’imposta di bollo non trova applicazione per i rapporti intrattenuti dagli enti gestori con i Confidi, mentre è sempre dovuta per i rapporti di conto corrente, libretti di risparmio o rapporti relativi a prodotti finanziari intrattenuti dalle Fondazioni bancarie con gli enti gestori. Riguardo ai rapporti intrattenuti con le amministrazioni dello Stato trova applicazione l’imposta di bollo ordinaria, mentre per le obbligazioni emesse da società industriali e rappresentate da documenti, si specifica che esse sono soggette all’imposta di bollo solo in presenza di un rapporto di custodia e amministrazione oppure in caso di altro stabile rapporto con un ente gestore.
La circolare, poi, prosegue con l’effettuare un’importante distinzione tra conti correnti e conti di deposito. Già con il documento di prassi n. 48/2012 era stato ribadito che l’imposta di bollo sugli estratti di conto corrente bancari è prevista in misura fissa (pari a 34,20 euro con una esenzione per le giacenze annue inferiori a 5mila euro), mentre sui conti di deposito è stabilita in misura proporzionale pari all’1,5 per mille annuo a partire dal 2013.
Ora l’Agenzia, focalizza l’attenzione sul fatto se il conto corrente viene considerato come uno strumento di pagamento oppure di investimento. Ciò che conta è, infatti, il vincolo di disponibilità delle somme depositate. Pertanto, l’imposta di bollo deve essere applicata nella misura fissa prevista dall’articolo 13, comma 2-bis della Tariffa, parte I, allegata al Dpr n. 642/1972 per i depositi che costituiscono la provvista di un rapporto di conto corrente e non sono finalizzati ad un investimento. L’imposta proporzionale (ai sensi del comma 2-ter), invece, deve essere applicata per i contratti giuridicamente distinti dal conto corrente, ovvero per i depositi in conto corrente la cui funzione principale non sia quella di fornire una provvista al rapporto di conto corrente.
Altro capitolo della circolare n. 15/E/2013 è quello che si sofferma sull’imposta di bollo applicabile alle comunicazioni inviate alla clientela relative ai prodotti finanziari. In tale ambito è stato precisato che per le polizze assicurative stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000, assoggettate all’imposta sulle assicurazioni, non è dovuta l’imposta di bollo.