Con la legge di bilancio 2025, il legislatore è tornato sul tema della rivalutazione di terreni e partecipazioni introducendo “a regime” la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola (così come previsto nell’ambito della delega fiscale).
Il beneficio, previsto dagli articoli 5 e 7 della L. n. 448/2001, ed oggetto di modifica, stabilisce la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni (qualificate e non) possedute dal 1° gennaio di ciascun anno da parte dei soggetti non imprenditori attraverso il versamento - entro il 30 novembre del medesimo anno - dell'imposta sostitutiva nella misura del 18% (in luogo del precedente 16%). La novella norma modifica, quindi, gli articoli 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 relativamente alla disciplina applicabile alla rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni ed “aggiorna” i riferimenti normativi del Tuir che nella versione vigente risultano obsoleti.
Inoltre:
A “regime” anche la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
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