Dal 15/11/2010 al via la richiesta per la sospensione delle rate di mutuo

Pubblicato il 28 ottobre 2010 Rese note dal Ministero del tesoro le linee guida per accedere al fondo di solidarietà per i mutui accesi al fine di acquistare la prima casa. Dal prossimo 15 novembre gli italiani che si trovano in difficoltà con il pagamento delle rate potranno inoltrare la richiesta della sospensione dei pagamenti.

Ammessi sono i mutui cointestati ed i mutui erogati per “portabilità” tramite surroga, ai sensi della legge 40/2007, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell’operazione di surroga.

Il documento pubblicato dal tesoro specifica che:
- la sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per non più di due volte e per un massimo di diciotto mesi nel corso della vigenza del contratto. Sono comprese rate scadute e non pagate;
- è necessario che non siano in essere altre misure di sospensione concordate con la propria banca o previste da altre leggi statali o regionali;
- i beneficiari devono essere titolari dell'immobile, di un mutuo di importo erogato non superiore a 250.0000 euro in ammortamento da almeno un anno e debbono avere un indicatore ISEE del nucleo familiare non superiore a 30.000 euro.

Ancora le linee guida affrontano il nodo dei tassi di interesse durante il periodo di sospensione delle rate per affermare che da parte del Fondo saranno rimborsate solo la quota di interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, corrispondente al parametro di riferimento del tasso di interesse applicato ai mutui. Non viene rimborsato, quindi, lo spread, ossia il ricavo delle banche.

Ciò è confortato anche dalla circolare Abi, datata 27 ottobre, secondo cui la banca potrà addebitare al richiedente la quota interessi maturata nel periodo di sospensione pari alla differenza tra quanto di competenza della banca, stabilito contrattualmente, e quanto effettivamente rimborsato dal Fondo. In sostanza vi sarà onere finanziario che ricadrà sul beneficiario della moratoria.

Le linee guida sono accompagnate dai modelli utili per presentare la richiesta di sospensione di mutuo.
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