Dal 1° luglio in dogana solo con il “codice” Ue

Pubblicato il 22 giugno 2009 Con la nota 81556 del 17 giugno 2009, le Dogane fissano le regole per gli operatori dediti agli scambi oltreconfine che, tenuti dal 1° luglio a utilizzare lo specifico identificativo numerico Eori (Economic operator registration and identification), devono ottenere il predetto codice e impiegarlo nelle dichiarazioni doganali. La novità si inserisce nel più ampio progetto e-costums, finalizzato alla semplificazione e alla armonizzazione, in territorio comunitario, delle procedure di sdoganamento. Il codice è attribuito dall’autorità doganale di uno Stato membro ed è valido in tutti gli altri. In Italia, per i titolari di partita Iva è rappresentato dal numero di partita Iva preceduto dal codice “IT”; per i non titolari (persone fisiche o giuridiche), è il codice fiscale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Avvocati: la riforma previdenziale forense entra in vigore

27/12/2024

Premi e contributi INAIL: a chi e quando si applica la riduzione 2025

27/12/2024

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 gennaio 2025 (con Podcast)

27/12/2024

L'obbligo di repêchage non trova spazio nel contratto di apprendistato

27/12/2024

Pensioni INPS: disponibile la nuova versione del simulatore “Pensami”

27/12/2024

Regime impatriati: dal 2025 fruizione del secondo quinquennio

27/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy