Dal 1° luglio in dogana solo con il “codice” Ue
Pubblicato il 22 giugno 2009
Con la nota 81556 del 17 giugno 2009, le Dogane fissano le regole per gli operatori dediti agli scambi oltreconfine che, tenuti dal 1° luglio a utilizzare lo specifico identificativo numerico Eori (Economic operator registration and identification), devono ottenere il predetto codice e impiegarlo nelle dichiarazioni doganali. La novità si inserisce nel più ampio progetto e-costums, finalizzato alla semplificazione e alla armonizzazione, in territorio comunitario, delle procedure di sdoganamento. Il codice è attribuito dall’autorità doganale di uno Stato membro ed è valido in tutti gli altri. In Italia, per i titolari di partita Iva è rappresentato dal numero di partita Iva preceduto dal codice “IT”; per i non titolari (persone fisiche o giuridiche), è il codice fiscale.