Ok dall’agenzia delle Entrate al superbonus 110% se la consegna dell’immobile di un complesso residenziale ricadente in una zona sismica, oggetto di demolizione e rifacimento per renderlo antisismico, avviene tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Non rileva che il compromesso sia stato firmato prima del periodo citato.
L’Agenzia, nella risposta n. 325 del 9 settembre 2020, ribadisce che il superbonus 110% si applica - circolare n. 24/E del 2020 - anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.
L’ambito è quello delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006).
Le spese per gli interventi in argomento rientrano nella detrazione disciplinata dall'articolo 16, comma 1- septies del decreto n. 63 del 2013 - sismabonus - ma, ex articolo 119 del decreto Rilancio, la detrazione è elevata al 110 % per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti ai fini del sismabonus, ai fini del superbonus 110% è, inoltre, necessario acquisire:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".