Da sismabonus a superbonus 110%, vale la data della consegna

Pubblicato il 10 settembre 2020

Ok dall’agenzia delle Entrate al superbonus 110% se la consegna dell’immobile di un complesso residenziale ricadente in una zona sismica, oggetto di demolizione e rifacimento per renderlo antisismico, avviene tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Non rileva che il compromesso sia stato firmato prima del periodo citato.

L’Agenzia, nella risposta n. 325 del 9 settembre 2020, ribadisce che il superbonus 110% si applica - circolare n. 24/E del 2020 - anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che, entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.

L’ambito è quello delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006).

Le spese per gli interventi in argomento rientrano nella detrazione disciplinata dall'articolo 16, comma 1- septies del decreto n. 63 del 2013 - sismabonus - ma, ex articolo 119 del decreto Rilancio, la detrazione è elevata al 110 % per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Adempimenti ulteriori per il superbonus 110%

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti ai fini del sismabonus, ai fini del superbonus 110% è, inoltre, necessario acquisire:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Masaf: aiuti alle imprese di pesca per il fermo obbligatorio 2023

04/04/2025

Bonus nido 2025: ricevuta di pagamento in luogo della fattura, quando?

04/04/2025

Incentivi contributivi a tempo e in scadenza: 3 su 10 sono operativi

04/04/2025

ISEE 2025 e nuovo modello DSU, le istruzioni Inps

04/04/2025

Cessione di terreno da privato: soggettività IVA se l'attività è economica

04/04/2025

Corte UE: ok a praticantato forense presso avvocato stabilito in altro Paese UE

04/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy