Partendo dal principio di onnicomprensività dei redditi da lavoro dipendente, sancito dall’art. 51, comma 1, TUIR, e dai successivi orientamenti dell’Amministrazione Finanziaria, la Commissione Nazionale Casse Edili esclude, a decorrere dalla mensilità di giugno 2021, l’applicazione della maggiorazione sugli imponibili fiscali dei dipendenti del settore edile relativa alla contribuzione assistenziale.
Precedentemente, la concorrenza della predetta maggiorazione alla determinazione dell’imponibile fiscale si fondava sulle istruzioni del Ministero delle Finanze emanate con la Circolare n. 55/E/1999, secondo cui:
A seguito, però, della Risoluzione n. 54/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate si ritiene debba intendersi esclusa la rilevanza fiscale dei predetti versamenti contributivi.
In particolare, l’Amministrazione Finanziaria esclude dall’imponibilità fiscale i contributi versati agli enti bilaterali nei seguenti casi:
Pertanto, atteso che nelle ipotesi di versamento cumulativo ed indifferenziato non sussiste un collegamento diretto tra il contributo e ciascun singolo lavoratore non vi è componente reddituale per i lavoratori.
Ciò assunto, si può ragionevolmente e fondatamente pervenire alla conclusione che la contribuzione versata alle Casse dall’azienda non deve essere oggetto di imposizione e trattenuta fiscale da parte del datore di lavoro.
Le Casse Edili/Edilcasse informeranno le imprese iscritte che, dal prossimo mese di giugno, l’imponibile fiscale dei lavoratori non dovrà più essere maggiorato della percentuale riferita alla contribuzione assistenziale comunicata dalla Cassa stessa per l’anno in corso.
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