Come noto FONDINPS, ossia la forma pensionistica complementare residuale istituita presso l’INPS, è stato posto in liquidazione ed a questo è subentrato il Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini, COMETA.
Il Fondo COMETA è stato individuato, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, fra le forme pensionistiche nazionali di maggiori dimensioni sul piano patrimoniale e dotate di un comparto idoneo ad accogliere i flussi di TFR conferito in modalità tacita e, in particolare, conforme ai criteri fissati dall'art. 8, comma 9, del D.Lgs. n. 252/2005.
Quindi è stato deciso che, a partire dal 1° ottobre 2020, per i dipendenti di aziende di settori nei quali non operi un fondo di riferimento istituito o individuato dalla contrattazione collettiva, il TFR affluisca al comparto TFR silente del Fondo COMETA se entro sei mesi dall’assunzione i lavoratori non esprimono alcuna diversa opzione fra il conferimento del TFR in modalità esplicita o la non destinazione del TFR a finalità di previdenza complementare.
Ad ogni modo è destinato al comparto TFR Silente di COMETA anche il TFR di quei lavoratori assunti da meno di sei mesi dal 1° ottobre 2020 che non hanno espresso alcuna indicazione ed ai quali il proprio datore di lavoro aveva comunicato che, in caso di silenzio, il TFR sarebbe affluito a FONDINPS.
E’, inoltre, stabilito che i datori di lavoro, nei casi in cui non operi un fondo pensione contrattuale di riferimento dei propri dipendenti, dal 1° ottobre 2020 informino i lavoratori che il TFR affluirà al comparto TFR Silente del Fondo COMETA ove si verifichi il conferimento tacito.
I lavoratori già iscritti a FONDINPS alla data del 30 settembre 2020 e transitati in COMETA hanno diritto al trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare entro sei mesi dalle informative previste dal decreto n.85/2020 del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, a favore dei datori lavoro e dei lavoratori.
I lavoratori, che a partire dal 1° ottobre 2020 sono iscritti al Fondo pensione COMETA per effetto del conferimento tacito del TFR in attuazione delle disposizioni menzionate sopra hanno diritto, invece, al trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica dopo che sia trascorso un anno dall’iscrizione a COMETA.
In definita sono trasferite al Fondo pensione COMETA:
E’, invece, previsto che siano definite da FONDINPS le istanze di prestazione pervenute complete entro il 30 settembre 2020 a condizione che il loro pagamento possa avvenire entro il 25 ottobre 2020, mentre per le istanze di prestazioni che dovessero pervenire dopo il 31 ottobre 2020 su modulistica FONDINPS saranno logicamente rigettate dal Fondo COMETA con invito agli aderenti a ripresentare la domanda sulla modulistica corretta.
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