Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a punto e reso disponibile, lo scorso 23 agosto 2017, un apposito modello che potrà essere utilizzato per la segnalazione o il reclamo in materia di cyberbullismo.
Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della nuova Legge n. 71/2017 di prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo, la segnalazione e il reclamo al Garante Privacy costituiscono richieste che possono essere avanzate una volta che il gestore del sito, da interpellare in prima istanza ai fini dell'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, non comunichi, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza, di aver assunto l’incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto e qualora, comunque, entro le quarantotto ore successive non vi abbia provveduto.
L’istanza va rivolta direttamente all’Autority nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media.
Il Garante, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, dovrà a sua volta provvedere ai sensi degli articoli 143 e 144 del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ovvero con le procedure previste nel caso di procedimento a seguito di reclami o segnalazioni.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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