Di seguito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite penali di Cassazione nel testo della sentenza n. 17274 del 5 giugno 2020.
“In caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva da parte del tribunale del riesame in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso la decisione di rigetto del giudice delle indagini preliminari non è necessario procedere all’interrogatorio di garanzia a pena di inefficacia della misura suddetta”.
La specifica questione sulla necessità o meno di procedere ad interrogatorio di garanzia nel caso di applicazione di una misura cautelare coercitiva era stata rimessa al massimo Collegio di legittimità sul rilievo dell’esistenza di un persistente contrasto giurisprudenziale.
La Cassazione si è pronunciata nel senso della non necessità del detto interrogatorio, sottolineando che il relativo meccanismo ex art. 294 c.p.p. non può essere semplicisticamente esportato al di fuori delle ipotesi per le quali esso è espressamente previsto.
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