Con sentenza n. 40342 depositata il 7 ottobre 2015, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da un indagato contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di declaratoria di inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari, irrogatagli nell’ambito di un procedimento per bancarotta fraudolenta.
Nell’istanza del ricorrente era contestato il mancato deposito, nel termine di trenta giorni dalla decisione di cui all’articolo 309, comma decimo del Codice di procedura penale, per come modificato dall’articolo 11 della Legge n. 47/2015, della motivazione dell’ordinanza sulla richiesta di riesame proposta avverso il provvedimento applicativo della misura.
In particolare, lo stesso lamentava che le conclusioni della decisione impugnata, secondo cui la modifica legislativa citata entrava in vigore il giorno successivo a quello in cui si svolgeva l’udienza dinanzi al tribunale del riesame, non tenevano conto del fatto che, pur avendo natura processuale, la norma modificatrice doveva avere applicazione retroattiva in quanto produttiva di effetti favorevoli per il medesimo.
I giudici di legittimità, in particolare, hanno rilevato come, al momento in cui entrava in vigore la nuova disciplina (8 maggio 2015), i termini per la stesura della motivazone erano ancora pendenti nonché, peraltro, decorsi da appena un giorno.
L’attività regolamentata dall’articolo 309 c.p.p. pertanto, nella sua nuova formulazione, era pienamente in corso e come tale soggetta alla nuova disciplina con riguardo sia alla durata dei termini per il deposito della motivazione che alla sanzione di inefficaca della misura, prevista per il mancato rispetto degli stessi.
L’ordinanza impugnata, quindi, andava annullata, con dichiarazione di inefficacia della misura cautelare irrogata.
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