Così come gli avvocati e i dottori commercialisti, anche i consulenti del lavoro hanno la possibilità di assumere il ruolo di curatore fallimentare, di commissario giudiziale e di liquidatore.
La notizia è giunta nella giornata di venerdì 11 gennaio 2019, direttamente dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, che è intervenuto dal palco degli Stati generali dei consulenti del lavoro, a Roma, organizzati per celebrare i 40 della legge istitutiva della professione. In prima battuta, la riforma del diritto fallimentare sembrava escludere i consulenti dal novero dei professionisti abilitati all'esercizio delle funzioni di liquidatori fallimentari. L’aggiunta è stata effettuata in sede di approvazione, in via definitiva, del nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, all’art. 356 del decreto legislativo di attuazione della L. n. 155/2017. Altre novità annunciate riguardano il Durc (Documento unico di regolarità contributiva).
L'art. 358 del Codice per la crisi di impresa e dell’insolvenza, che individua i “requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure”, dispone che: “possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro”.
Inoltre, le funzioni di curatore, commissario e liquidatore sono estese anche alle società tra professionisti (STP) e agli studi professionali associati che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Vi rientrano, altresì, coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta, nei loro confronti, dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
A tal fine, ossia per la nomina del curatore, del commissario giudiziale e del liquidatore, l'autorità giudiziaria dovrà tenere conto dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.
Innanzitutto, vi è da specificare che la nomina è effettuata dall’autorità giudiziaria. A tal fine, bisogna considerare le risultanze dei rapporti riepilogativi periodici finali redatti dai soggetti incaricati e degli incaricati in corso.
Inoltre, la nomina deve essere eseguita rispettando i criteri di trasparenza e turnazione nella distribuzione, purché il professionista abbia maturato nel tempo le necessarie capacità e esperienze.
In fase di conversione del D.L. c.d "Semplificazione", sarà inserito un emendamento che interverrà per risolvere le problematiche riscontrate negli ultimi anni dai consulenti del lavoro. Ad annunciarlo è il vice presidente del Consiglio dei ministri, Luigi Di Maio, che ha promesso – entro al massimo un mese – di introdurre un meccanismo per cui le imprese che hanno regolarizzato la loro posizione per tempo non siano obbligate a restituire le agevolazioni ricevute.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".