L’attività del curatore fallimentare non è del tutto discrezionale e la stessa è pertanto ascrivibile al paradigma normativo di cui all’articolo 149 del Codice penale, relativo al falso ideologico.
E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 97 del 3 gennaio 2020.
Secondo la Suprema corte, in particolare, il fatto che un curatore del fallimento abbia disatteso ingiustificatamente e senza una spiegazione plausibile gli orientamenti di legittimità, può essere considerato un elemento valutabile, con il concorso di altri indizi univoci, coerenti e concordanti, ai fini della sussistenza del delitto di falso ideologico in riferimento all’articolo 33 della Legge fallimentare.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".