Nella seduta del 28 maggio 2020, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, il testo di un decreto legislativo attuativo della delega contenuta nell'art. 7 della Legge n. 37/2019 (Legge europea 2018).
Il provvedimento contiene disposizioni che riguardano i prodotti in cuoio, pelle, pelliccia e, in particolare, l’utilizzo dei predetti termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivati o loro sinonimi.
Inclusa, nel testo, anche la collegata disciplina sanzionatoria, con cui viene regolamentato il quadro delle pene applicabili in presenza di eventuali violazioni.
Tra le altre previsioni, vi sono norme relative ai requisiti essenziali di composizione che i prodotti in cuoio, pelle, pelliccia e i manufatti con essi fabbricati devono soddisfare per poter essere immessi sul mercato: misure, queste, introdotte con l’obiettivo di fornire una chiara e univoca indicazione dei materiali utilizzati e di eliminare potenziali ostacoli al buon funzionamento del mercato.
L’attività di accertamento delle violazioni – si legge nel testo del comunicato stampa di fine seduta – verrà svolta dalle Camere di commercio, dall’Agenzia delle Entrate, dalla Guardia di finanza e dalla polizia giudiziaria, nell’ambito delle loro competenze e attività istituzionale, mentre il ministero dello Sviluppo economico curerà l’attività di monitoraggio e coordinamento delle connesse disposizioni.
Verranno sanzionate condotte come la mancanza di etichetta o contrassegno e l’utilizzo di etichetta o contrassegno non conforme ai requisiti richiesti.
Nell’ultima bozza del provvedimento, si prevede, così, che il fabbricante o l’importatore che immette sul mercato nazionale materiali di “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” nonché manufatti con essi fabbricati, privi di etichetta o contrassegno verrà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3mila a 20mila euro.
Nel caso di etichetta o contrassegno non conformi ai requisiti, la sanzione amministrativa pecuniaria sarà, invece, da 1.500 a 20mila euro.
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