Con ordinanza n.10631 del 19 aprile 2024, la Corte di cassazione ha fornito precisazioni sulla tematica dell'applicabilità del cumulo giuridico agli omessi versamenti di tributi, questione centrale per professionisti del settore fiscale e legale.
Il cumulo giuridico rappresenta un principio legale che permette di trattare più violazioni di natura simile come un unico illecito, al fine di semplificare e uniformare le sanzioni. Il cumulo giuridico è utilizzato prevalentemente per regolamentare la determinazione dell’imponibile e la gestione delle violazioni fiscali.
Nel contesto tributario italiano, il meccanismo del cumulo giuridico è utilizzato al fine di evitare una penalizzazione eccessiva a carico del contribuente, per gli stessi tipi di violazioni ripetute, promuovendo così un sistema fiscale più giusto e bilanciato.
Nel caso esaminato, la Cassazione ha respinto il ricorso con cui una società contribuente si doleva della mancata applicazione, da parte dei giudici di merito, del cumulo giuridico in relazione alla violazione di omesso versamento, invece applicato per le violazioni di infedele dichiarazione, omessa indicazione del numero di percipienti e mancate effettuazione delle ritenute.
Secondo la ricorrente, il cumulo giuridico tra le violazioni di omesso versamento e le altre avrebbe dovuto trovare applicazione anche nel caso in esame, considerato che tutte le violazioni traevano origine da un'unica matrice, vale a dire la mancava regolarizzazione dei rapporti di lavoro.
Il motivo è stato ritenuto infondato dalla Suprema corte, alla luce dell'interpretazione di Cassazione secondo cui le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale, non sono soggette all'istituto della continuazione, disciplinato dall'articolo 12 comma 2 del Decreto legislativo n. 472/97.
Quest'istituto concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo.
Per contro, il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all’imposta già liquidata, per la quale l'articolo 13 del Decreto legislativo n. 471/97 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento.
Per la Cassazione, in altri termini:
In conclusione, l'ordinanza n. 10631/2024 della Cassazione stabilisce chiaramente i confini applicativi del cumulo giuridico, escludendone l'uso per gli omessi versamenti.
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