Il 7 marzo è l'ultimo giorno utile per i sostituti d'imposta (datori di lavoro ed enti previdenziali) per trasmettere esclusivamente in via telematica le Certificazioni uniche all'Agenzia delle Entrate.
Si tratta del secondo appuntamento riguardante le CU 2016: entro il 29 febbraio (il 28 cadeva di domenica) i sostituti d’imposta dovrebbero aver inviato a lavoratori dipendenti ed autonomi nei confronti dei quali hanno operato le ritenute d’imposta il modello sintetico.
Questo è il passaggio finale che consentirà all'Agenzia di raccogliere le informazioni sui redditi dello scorso anno e insieme agli altri dati trasmessi dai cosiddetti “soggetti terzi” (banche, assicurazioni e da quest’anno anche medici, università, esercenti di onoranze funebri) predisporre la dichiarazione precompilata dei redditi 2016, che dovrà essere resa disponibile entro il prossimo 15 aprile.
Da quest’anno la Certificazione unica ha carattere dichiarativo per cui è prevista l’obbligatorietà dell’indicazione del codice fiscale in ogni caso, anche per i soggetti residenti all’estero. Nella sezione destinata ai dati dei familiari è, dunque, obbligatorio riportare il codice fiscale del coniuge del sostituito anche se quest'ultimo non è fiscalmente a carico.
Sempre da quest’anno per i lavoratori dipendenti del settore privato, con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, è necessario indicare nella sezione «Altri dati» la liquidazione mensile del Tfr come parte integrante della retribuzione. Questa quota (Quir) non è rilevante ai fini per il superamento dei limiti di reddito complessivo per il bonus Irpef degli 80 euro (articolo 13, comma 1-bis, del Tuir)
Si considerano tempestive le CU 2016 trasmesse entro il termine del 7 marzo, anche se scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi allo scarto.
Il termine finale per la nuova trasmissione dovrebbe, quindi, essere il 12 marzo (entro 5 gg), ma cadendo di sabato esso viene fatto slittare a lunedì 14 marzo. Entro tale data sarà possibile sostituire le Certificazioni uniche validamente accolte, ma che contengono dati errati e quindi da modificare, oppure annullare eventuali doppi invii o CU che sono state inoltrate erroneamente.
Dal 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il nuovo regime sanzionatorio che riguarda anche le Certificazioni uniche.
Le sanzioni scattano in caso di ritardo, errori od omissioni compiuti dal sostituto d’imposta ed il loro ammontare varia in base alla tempistica e alle correzioni.
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