Crs (Common Reporting Standard) e direttiva 2014/107/Ue del Consiglio (Dac2): invio entro il 20 giugno 2018 per lo scambio automatico internazionale delle informazioni finanziarie nell’ambito dei Paesi Ocse e dell’Unione europea.
Gli operatori finanziari tenuti all’invio dei dati, in attuazione della normativa Crs dei Paesi Ocse e della direttiva Dac2 per gli Stati membri dell’Unione europea, hanno fruito della proroga disposta dall’Agenzia delle entrate con il provvedimento n. 87316 del 24 aprile 2018.
Si tratta delle Istituzioni finanziarie italiane come: banche, società di gestione accentrata di strumenti finanziari, Poste italiane spa, Sim, Sgr, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, società fiduciarie, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, società veicolo di cartolarizzazione, i trust, gli emittenti carte di credito e le stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le stesse attività svolte dalle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione.
La comunicazione va riferita al 2017 e deve contenere:
codice fiscale dell'Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione;
informazioni relative alle persone, alle entità e ai conti ivi indicati, fatte salve le deroghe previste;
codice fiscale italiano, ove disponibile, delle persone o entità richiamate.
Se a seguito delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale non è identificato alcun conto oggetto di comunicazione per l’anno di riferimento, la comunicazione annuale è effettuata nella forma di “Comunicazione di assenza dati da comunicare”.
Nei 30 giorni successivi è possibile, per chi ha inviato, trasmettere una correttiva e/o annullare le informazioni spedite, indicando i singoli elementi da correggere e/o da annullare.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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