L’onere di immediata impugnazione del bando o del disciplinare di gara sussiste solo in caso di clausole escludenti, tra cui, ad esempio, quelle che impediscono la partecipazione alla gara o prescrivono requisiti soggettivi di ammissione o di partecipazione alla gara arbitrari e discriminatori. Non può altrettanto sostenersi per le previsioni della lex specialis che, invece, disciplinano la fase di valutazione delle offerte o per le clausole per le quali la lesività si manifesta solo per effetto della successiva applicazione da parte della Commissione di gara. Alla luce di ciò, deve dirsi pertanto inammissibile l’impugnazione immediata della clausola del bando di gara che prevede, quale criterio di aggiudicazione prescelto, quello del massimo ribasso.
Lo ha sostenuto il Tar per la Puglia, Sezione terza, respingendo il ricorso di una società concorrente, che aveva impugnato gli atti della gara indetta dall’Istituto Zooprofilattico della Regione, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata presso l’Ente. La ricorrente censurava, in particolare, la modalità di affidamento (criterio del prezzo più basso) prescelta dalla stazione appaltante, ritenuta non idonea in un appalto di servizi caratterizzati da “un’alta densità di manodopera”. Mentre, diversamente, il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avrebbe consentito la scelta del miglior contraente.
Ma il Tribunale amministrativo ha ritenuto inammissibile il ricorso, proprio in quanto proposto avverso una clausola pur ritenuta illegittima, ma non impeditiva della partecipazione; dunque non immediatamente lesiva dell’interesse del singolo imprenditore partecipante. Il criterio del prezzo più basso, difatti – si legge nella sentenza n. 1109 del 30 ottobre 2017 - non è autonomamente lesivo, in quanto non preclude la partecipazione alla gara dell’impresa ricorrente, né le impedisce di formulare un’offerta concorrenziale.
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