Crisi d’impresa. Per i consulenti 40 ore per l’iscrizione all’Albo

Pubblicato il 18 febbraio 2020

Novità per i consulenti del lavoro nella bozza di decreto legislativo correttivo al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs n. 14/2019), approvata dal Consiglio dei Ministri.

Un emendamento al testo del correttivo mette sullo stesso piano le competenze di commercialisti e avvocati e consulenti del lavoro.

Dunque, in deroga al presupposto richiesto a tutti i soggetti che vorranno iscriversi al nuovo albo ministeriale - avere assolto gli obblighi formativi di cui all'art. 4, c. 5, lett. b), c), d) del dm 202/2014, ovvero 200 ore di formazione specifica predisposta secondo le linee guida generali approvate dalla Scuola superiore della magistratura il 7 novembre 2019 (prot. 0016218) - per avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro, in quanto soggetti previsti dall'art. 358 Ccii, la formazione si riduce ad un corso di 40 ore.

Si ricorda che, in merito all'Albo ministeriale dei gestori della crisi e dei soggetti incaricati alle funzioni giudiziarie, il nuovo comma 2 dell’articolo 356, del Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14, stabilisce che possono ottenere l’iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all’art. 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all’articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni.

Ai fini del primo popolamento dell’albo, possono ottenere l’iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell’OCRI, i soggetti di cui all’articolo 352 (costituisce condizione per il mantenimento dell’iscrizione l’acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto).

I requisiti di cui all’articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.

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