Lo scorso 25 agosto è entrato in vigore il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.
Oltre alle altre importanti novità, il decreto di agosto contiene due rinvii “eccellenti”:
La Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, con approfondimento del 6 settembre, illustra le novità principali del provvedimento, con focus sulla nuova composizione negoziata.
Il decreto-legge n. 118 del 2021 ha introdotto, a decorrere dal 15 novembre 2021, un nuovo strumento negoziale, volontario e stragiudiziale per affrontare e risolvere la crisi d’impresa. Si tratta della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa a cui ricorrere quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.
Il nuovo strumento è utilizzabile da tutte le realtà imprenditoriali iscritte al registro delle imprese, comprese le società agricole. L’art. 2 del citato decreto prevede infatti che l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, qualora risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un esperto indipendente.
Al professionista nominato sarà affidato un ruolo cruciale: individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio dell’impresa anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa, agevolando le trattative tra imprenditore, creditori ed eventuali altri soggetti coinvolti nella situazione debitoria dell’azienda.
Le trattative devono conservare natura riservata: le informazioni sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell’imprenditore non devono infatti filtrare in alcun modo ai creditori o essere diffuse sul mercato per non danneggiare l’impresa risanabile.
L’elenco degli esperti, che (rileva la Fondazione Studi) non deve confondersi con l’Albo dei gestori della crisi previsto dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, è tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ciascun capoluogo di Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Nell’elenco possono essere inseriti gli iscritti da almeno 5 anni all'albo:
Oltre ai summenzionati professionisti ordinistici, nell'elenco possono inoltre essere inseriti coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di in solvenza.
Le modalità di iscrizione all’elenco e le modalità di nomina sono contenute nei commi 5, 6, 7 e 8 dell’art. 3 del decreto-legge n. 118/2021.
L’esperto dovrà essere in possesso di specifica formazione. Materie di studio, tipologia del docente e percorso formativo verranno indicati con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 118 del 2021.
La formazione potrà essere gestita dagli ordini professionali, dalle università o dalle associazioni di riferimento per gli esperti non iscritti ad albi professionali.
La nuova composizione negoziata partirà dal 15 novembre 2021 quando sarà disponibile la piattaforma unica nazionale telematica.
Su tale piattaforma verrà pubblicata (entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ed a seguito della pubblicazione di un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia) un test pratico e una lista di controllo per consentire alle imprese di verificare la propria situazione e la possibilità di risanamento.
La Fondazione Studi Consulenti del lavoro ricorda, infine, che il decreto-legge n. 118 del 2021, per consentire di sperimentare l’efficacia della composizione negoziata e di rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel codice della crisi d’impresa, ha rinviato al 31 dicembre 2023 l’operatività del Titolo II sulle misure di allerta e la composizione assistita della crisi (OCRI).
Slitta anche approvazione dell’Albo dei gestori della crisi (art. 356 del citato D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019) a seguito del differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi. All’albo, istituito presso il Ministero della Giustizia, sono iscritti soggetti (tra cui anche i Consulenti del Lavoro), costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.
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