Arrivano dall’Inps le necessarie istruzioni operative in merito al versamento del ticket Naspi e agli obblighi informativi cui è tenuto il curatore nelle fattispecie di interruzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato disciplinate dall’art. 189 del Codice della crisi di impresa (D.Lgs. n. 14/2019), entrato in vigore il 15 luglio 2022.
In particolare, con la circolare n. 46 del 17 maggio 2023, l’Istituto si sofferma su un particolare aspetto introdotto dal Codice della crisi di impresa, in base al quale l’apertura della liquidazione giudiziale non integra un motivo di licenziamento.
Tale disposizione, dettata dall’art. 189, comma 1 del Codice della crisi di impresa, non esime peraltro il curatore dal procedere subito ad intimare il licenziamento qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, o comunque sussistano in tal senso manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro.
Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 189 prosegue poi stabilendo che i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa sono sospesi fino a quando il curatore comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi di recesso.
Appare evidente come la sospensione in oggetto sia volta a consentire al curatore di valutare la possibilità o meno di continuazione dell’attività aziendale; in ogni caso, peraltro, decorsi quattro mesi dalla apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla apertura della liquidazione giudiziale.
La sospensione può essere prorogata per un massimo di otto mesi, su disposizione del Giudice delegato, qualora il curatore o l’Ispettorato territoriale del lavoro ritengano sussistenti le possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo.
Infine, il comma 5 dell’art. 189 consente al lavoratore, durante la sospensione, la facoltà di rassegnare le dimissioni, qualificate per giusta causa a meno che non sia beneficiario di trattamenti di sostegno al reddito.
In caso di licenziamenti collettivi intimati dal datore di lavoro sottoposto a procedura di liquidazione giudiziale, e una volta raggiunto l’accordo sindacale, il curatore provvede a ogni atto conseguente.
NOTA BENE: la risoluzione di diritto con decorrenza dalla apertura della liquidazione giudiziale, che interviene al termine del periodo di sospensione del rapporto di lavoro, non si applica quando il curatore abbia avviato la procedura di licenziamento collettivo.
Secondo quanto disposto dal comma 31 dell’art. 2 della L. n. 92/2012, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuti dal 1° gennaio 2013, il datore di lavoro deve versare il ticket Naspi pari al 41% del massimale mensile di Naspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, in tutti i casi che darebbero diritto alla Naspi medesima, ovvero:
Nelle ipotesi in cui sia stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro, la cessazione del rapporto di lavoro costituisce perdita involontaria dell'occupazione, con conseguente riconoscimento del trattamento Naspi.
Ne deriva che le fattispecie di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’art. 189 del Codice della crisi di impresa rientrano nelle causali che danno diritto alla Naspi e, come tali, comportano l’obbligo del versamento del ticket di licenziamento anche in caso di risoluzione di diritto.
Il ticket Naspi deve essere sempre versato in unica soluzione entro e non oltre il termine di versamento della denuncia successiva a quella del mese in cui si verifica l’interruzione del rapporto di lavoro che, nelle ipotesi di cui all’art. 189 in oggetto, ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.
Tuttavia, poiché il lavoratore può esercitare il teorico diritto alla NASpI dalla data in cui rassegna le dimissioni o il curatore abbia comminato il licenziamento o decorsi quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro nell’ipotesi di risoluzione di diritto, il curatore è tenuto all’adempimento di denuncia entro e non oltre il termine di adempimento della denuncia successiva a quella del mese in cui il lavoratore ha rassegnato le dimissioni o è intervenuta l’interruzione del rapporto di lavoro per licenziamento o per risoluzione di diritto.
In caso di licenziamento collettivo, il curatore è tenuto all’adempimento di denuncia entro la fine del mese successivo a quello in cui comunica la risoluzione del rapporto di lavoro.
NOTA BENE: Il ticket va versato a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia o meno accesso alla prestazione Naspi.
Il curatore deve utilizzare il codice Tipo Cessazione “2T” per indicare la cessazione del rapporto di lavoro sulla matricola del datore di lavoro in liquidazione giudiziale e il codice Tipo Assunzione “2T”, per l’eventuale assunzione del lavoratore sulla matricola della procedura di liquidazione giudiziale.
Nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro, nel caso in cui la procedura di liquidazione giudiziale sia stata autorizzata all’esercizio provvisorio sulla matricola già in essere in capo al datore di lavoro, il curatore deve invece esporre i lavoratori sospesi sul flusso Uniemens con il codice <TipoLavStat> “NFOR”.
La cessazione del rapporto di lavoro con causale “risoluzione di diritto” deve essere esposta nel con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5A”, avente il significato di “Risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
La cessazione del rapporto di lavoro con causale “dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, deve essere indicata con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5B”, avente il significato di “Dimissioni per giusta causa ai sensi dell’art.189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, mentre la cessazione del rapporto di lavoro con causale “licenziamento individuale ai sensi dell’art. 189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” deve essere esposta con il codice Tipo cessazione di nuova istituzione “5C”, avente il significato di “Licenziamento individuale ai sensi dell’art.189 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”.
I codici tipo cessazione sopra indicati devono essere esposti nel mese di apertura della procedura di liquidazione giudiziale utilizzando l’elemento <Cessazione> presente all’interno dell’elemento <MesePrecedente>.
Infine, l’Istituto precisa che le modalità operative per il versamento del ticket, illustrate con precedente circolare n. 44 del 22 marzo 2013 e con il messaggio n. 594 dell’8 febbraio 2018, trovano applicazione anche nelle ipotesi di lavoratore dipendente da datore di lavoro privato tenuto al versamento della contribuzione IVS alle Casse della Gestione pubblica.
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