Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili fornisce, con il pronto ordini n. 195 del 24 novembre 2015, chiarimenti in merito alla costituzione degli Organismi di composizione della crisi (OCC) di sovraindebitamento.
Nel regolamento per il funzionamento degli organi di composizione della crisi di sovraindebitamento, pubblicato dal Cndcec in aprile 2015, richiamando quanto contenuto nel decreto n. 202/2014 all'articolo 2, si precisa che il referente è una persona fisica ed è un organo monocratico. In particolare, ha la funzione di coordinare l'attività dell'OCC, in modo individuale e personalmente, garantendo terzietà ed indipendenza. La sua durata in carica è di quattro anni.
Non rilevano, si fa presente nel pronto ordini, altre interpretazioni dell'articolo 2 sopra menzionato, poiché lo stesso articolo, trattando successivamente del gestore, lo individua come organo collegiale per le diverse funzioni svolte dalle due figure – referente e gestore.
Il gestore, infatti, si occupa della gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio. Data la complessità delle funzioni svolte, viene preferita la composizione collegiale della figura del gestore.
Passando ad analizzare l'articolo 4 del Dm 202/2014, il Cndcec afferma essere possibile che gli ordini professionali – anche non appartenenti alla medesima professione regolamentata – possano associarsi per fornire assistenza nella gestione del sovraindebitamento, in base alla legge n. 3/2012, istituendo un OCC comune.
E' specificato che l'OCC in questione deve essere iscritto nella sezione A del registro tenuto presso il ministero della Giustizia.
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