Con provvedimento del Tribunale di Alessandra del 30 giugno 2015, il Presidente della sezione civile ha respinto l'istanza di una società creditrice, volta ad ottenere, ex art. 492 bis c.p.c., l'accesso alle banche dati pubbliche, per avere informazioni sul proprio debitore.
Ha ritenuto in proposito il Presidente - in base al combinato disposto degli artt. 492 bis c.p.c.e 155 quater e quinquies disp. att. c.p.c. - che gli ufficiali giudiziari, in assenza di emanazione di apposito Decreto ministeriale, non possono accedere alle banche dati indicate nella predetta normativa (anagrafe tributaria, pubblico registro automobilistico e degli enti previdenziali). Allo stesso modo, in assenza del citato Decreto, il Presidente o un suo delegato non possono autorizzare il creditore procedente, qualora le strutture tecnologiche in dotazione degli ufficiali giudiziari non siano funzionanti, ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati, informazioni sui propri debitori.
L'emanazione di detto Decreto - da adottarsi da parte del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Interno e sentito anche il Garante per la Privacy- costituisce infatti un presupposto necessario per l'esercizio dei diritti pur in astratto riconosciuti, essendo tenuto ad individuare, specificamente, "i casi, i limiti e le modalità di esercizio delle facoltà di accesso alle predette banche dati, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati ivi contenuti e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori."
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