Martedì 31 luglio 2018 è l’ultimo giorno utile per chiedere il rimborso o la compensazione del credito IVA del secondo trimestre 2018 (ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento).
La domanda va presentata compilando il Modello IVA TR, che deve essere trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Il Modello Tr 2018 è il nuovo modulo che le imprese devono compilare e inviare al Fisco (già dal mese di aprile scorso) per richiedere i rimborsi IVA 2018 oppure per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale con altri tributi, contributi e premi.
Il nuovo modello è stato approvato con un apposito provvedimento agenziale che, di fatto, sostituisce quello inaugurato due anni fa, per tenere conto delle novità introdotte in materia di IVA dalla Legge di bilancio 2016 (legge n. 208/2015, art. 1, comma 908), quali – per esempio – le nuove percentuali di compensazioni per le cessioni di latte, bovini e suini.
Queste nuove percentuali di compensazioni sono, infatti, state aggiunte nel modello Tr, nell’apposita lista presente nei righi da TA1 a TA13.
Tutti i contribuenti che presentano un credito Iva trimestrale superiore a 2.582,28 euro, che rispettano determinati requisiti, e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi.
L'ammontare del credito IVA è ripartito tra quanto richiesto a rimborso e quanto utilizzato in compensazione, compilando i righi TD6 e TD7 del Modello IVA TR.
Tale modello può essere presentato direttamente dal contribuente, se si possiedono le credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure attraverso gli intermediari abilitati.
Per il rimborso/compensazione del credito d'imposta si deve presentare apposita istanza con il modello IVA TR, indicando gli importi in centesimi di euro, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento.
Se il termine cade di sabato o in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale successivo.
Per il secondo trimestre 2018, quindi, il termine da rispettare è quello di martedì 31 luglio, mentre per il 3° trimestre 2018 il modello andrà inoltrato entro il 31 ottobre 2018.
Ai fini della compensazione nel modello F24 dei crediti Iva trimestrali, si devono utilizzare i codici tributo, per i quali è necessario usufruire obbligatoriamente dei servizi tematici dell'Agenzia delle Entrate, così come previsto dalla risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017.
I codici tributo sono i seguenti:
codice 6037 per il secondo trimestre 2018;
codice 6038 per il terzo trimestre 2018.
I contribuenti che optano per la compensazione devono tenere presente che il credito trimestrale compensato, diversamente da quello chiesto a rimborso, concorre al limite annuo dei rimborsi semplificati e delle compensazioni, ossia 700.000 euro, elevati a un milione per i subappaltatori in edilizia che si trovano in particolari condizioni.
Si ricorda, infine, che oltre l'importo di 5.000 euro nel periodo d'imposta, la compensazione è subordinata al visto di conformità sull'istanza, oppure alla sottoscrizione alternativa dell'istanza stessa da parte dell'organo di controllo contabile.
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