L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14 del 5 giugno 2020, fornisce i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli uffici sulla disposizione contenuta nell’articolo 28 del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020).
Si tratta della norma che consente in presenza di alcune specifiche condizioni – che per i locatari esercenti attività economica consiste in una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente – di riconoscere con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (aprile, maggio e giugno, per le strutture turistico ricettive stagionali), un credito di imposta:
pari al 60% dell’ammontare mensile del canone, per i contratti di locazione, di leasing o di concessione di immobili;
pari al 30% dell’ammontare mensile del canone, per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda.
Nel nuovo documento di prassi, l’Agenzia fornisce numerose precisazioni, tra cui: i requisiti per accedere alla misura, le modalità di fruizione del bonus e quelle di utilizzo del credito d’imposta.
Possono beneficiare del credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.
Nel caso di soggetti esercenti attività commerciale, la condizione è che devono aver subito un calo del fatturato del 50%.
Nella platea dei beneficiari, non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività, sono inclusi anche i soggetti in regime forfetario e gli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
Ricompresi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica anche stagionale e gli enti non commerciali, inclusi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale.
Per le strutture turistiche ricettive stagionali il calo del fatturato deve essere stato registrato sui mesi di aprile, maggio e giugno.
Sono esclusi dal beneficio coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
La circolare agenziale precisa che, essendo il Dl n. 34/2020 entrato in vigore il 19 maggio 2020, per i soggetti con periodo d’imposta corrispondente all’anno solare occorre fare riferimento al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019, mentre per quelli con esercizio non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2019.
Inoltre, per la determinazione della soglia dei ricavi o compensi va considerata ogni tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito. Per i soggetti che determinano il proprio reddito catastale, il suddetto limite deve essere determinato avendo riguardo ai ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al periodo d’imposta chiuso al 31 dicembre 2019, o, in mancanza di scritture contabili, all’importo del fatturato relativo al medesimo periodo d’imposta.
Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese; pertanto può accadere che il credito d’imposta spetti anche solo per uno dei tre mesi previsti.
Altra importante precisazione resa è quella secondo la quale il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando solo l’effettivo utilizzo dello stesso.
E’ necessario poi che il canone sia stato corrisposto per poter fruire del credito d’imposta: nel caso in cui, invece, il canone non sia stato pagato la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.
Spiega l’Agenzia, con un esempio, che nel caso in cui il canone relativo al mese di aprile sia stato pagato a maggio – fermi restando gli ulteriori requisiti – il credito risulta fruibile successivamente al pagamento. Viceversa, nelle ipotesi in cui il canone relativo ai contratti di affitto sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto.
Non è possibile, quindi, fruire in via anticipata del credito; resta ferma tuttavia la possibilità di cedere il credito d’ imposta al locatore a titolo di pagamento del canone.
Il suddetto credito d’imposta per le locazioni, infatti, può essere utilizzato:
in compensazione;
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa.
In alternativa, esso può anche essere ceduto:
al locatore;
al concedente oppure ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito per questi ultimi.
In tal caso, con la cessione al locatore si paga solo la differenza.
Circa l’utilizzo in compensazione – precisa la circolare n. 14/E/2020 - questa deve avvenire successivamente al pagamento dei canoni agevolabili, mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate.
Contestualmente alla pubblicazione della circolare n. 14/E, l’Agenzia delle Entrate ha emanato anche la risoluzione n. 32/E con la quale ha istituito il codice tributo per consentire l’utilizzo in compensazione del suddetto credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e sull’affitto d’azienda.
Si tratta del codice: “6920” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d’azienda - articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito, nel formato “AAAA”.
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