Credito d’imposta R&S non fruibile, dall’anno 2020, se i costi sostenuti dalla società sono poi addebitati alla casa madre francese che ha commissionato l’attività. La precisazione è offerta dalla risposta n. 187 del 17 marzo 2021.
Nei fatti, la società Beta – facente parte di un gruppo - svolge all’interno dei propri laboratori attività di ricerca e sviluppo; in base a degli accordi di gruppo, riaddebita i costi della propria R&S alla casa madre francese che ne diventa una comproprietaria in termini di proprietà intellettuale.
Ci si pone l’interrogativo se è possibile applicare il credito d'imposta per gli investimenti in R&S, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.
L’agevolazione è stata avviata dall'articolo 3, DL n. 145/213, poi modificato dal comma 209, articolo 1, L. n. 160/2019.
Nell’ambito della ricerca commissionata va ricordata la circolare 6/E/2016 che ha chiarito come sia da escludere che il credito spetti alle imprese che svolgono attività di ricerca su commissione di terzi; infatti, in questo caso l'impresa commissionaria non sostiene i relativi costi che vengono riaddebitati alla committente, reale sostenitrice dell'onere.
Successivamente:
A fronte di tutto questo, dal 1° gennaio 2020, si devono ritenere escluse dal credito d’imposta in parola le spese sostenute per attività di ricerca svolte da commissionari residenti in Italia, sulla base di contratti con soggetti esteri.
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