A seguito della pubblicazione ufficiale del Decreto Mef 19 giugno 2015, che rende operativa l'agevolazione fiscale prevista dalla legge di Stabilità 2015 del credito di imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria oltre che delle forme di previdenza complementare, è intervenuta Assogestioni, con la circolare n. 80 del 30 luglio 2015, a chiarire alcuni aspetti circa le modalità di calcolo e ai tempi di fruizione dell'agevolazione stessa.
È precisato che per le Casse di previdenza, il credito d'imposta è pari al 6% dei redditi di natura finanziaria assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive del 26% ed esso spetta solo sui redditi investiti in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine.
La base di calcolo per le Casse dovrebbe essere costituita dai redditi conseguiti nel 2015, dal momento che i redditi percepiti nel 2014 hanno già fruito del credito d’imposta previsto dal DL 66/2014 (art.4, comma 6-bis), che doveva essere indicato nel quadro RU di Unico.
La misura del credito d'imposta riconosciuto ai Fondi pensione è pari al 9% del risultato di gestione, reinvestito in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine. Assogestioni specifica che, per i fondi pensione, il credito è fruibile dal secondo anno successivo a quello di “maturazione” del risultato di gestione di riferimento.
Sia le Casse che i Fondi, per fruire del beneficio, dovranno presentare un'istanza telematica entro 60 giorni dall'approvazione del tracciato previsto dall'Agenzia delle entrate. Quest'ultima comunicherà, poi, ogni anno la percentuale di credito d'imposta spettante a ciascun ente, tenendo conto del limite di spesa di 80 milioni.
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