Con il decreto-legge n. 215/2023 (“DL Proroghe”), convertito, il bonus per la quotazione delle PMI, di cui all’art. 1, commi 89-92 della L. n. 205/2017 è stato prorogato sino al 31 dicembre 2024 (costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2024 per le quotazioni avvenute nell’anno 2024).
Tale credito d’imposta è stato oggetto di una prima proroga per effetto dell’articolo 1, comma 46 della L. n. 234/2021, con parziale modifica delle condizioni originarie: il beneficio era riconosciuto in misura pari al 50% dei costi sostenuti, fino all’importo massimo di 200.000 euro (in precedenza 500.000 euro). Stessa misura (50%) ma con limite massimo fino a 500.000 euro è stato, invece, riconosciuto per il 2023 per effetto dell’art.1, co. 395, L. n. 197/2022.
La nuova disposizione - inserita nella legge di conversione del D.L. n. 215/2023 - di fatto, sostituisce le parole “fino al 31 dicembre 2023” con “fino al 31 dicembre 2024”, senza prevedere alcuna ulteriore modifica. Pertanto, anche per il 2024, la misura dell’agevolazione è pari al 50% dei costi, fino all’importo di 500.000 euro. L'articolo 3, comma 4-bis, D.L. n. 215/2023, modificando l’articolo 1, comma 90 della L. n. 205/2017, prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l’anno 2025.
ATTENZIONE: Nell’ambito del DdL di bilancio 2025 è, ad oggi, prevista una ulteriore proroga della misura in esame. L’articolo 73 proroga fino al 2027 il credito d’imposta per la consulenza relativa alla quotazione delle PMI in mercati regolamentati, sostituendo, al comma 89 dell’art. 1 della Legge n. 205/2017 le parole “fino al 31 dicembre 2024” con “fino al 31 dicembre 2027”. Sarebbero, di conseguenza, adeguati i limiti di spesa: al comma 90, primo periodo, le parole “e di 6 milioni di euro per l’anno 2025” sarebbero sostituite con “di 6 milioni di euro per l’anno 2025 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027”.
Possono beneficiare dell’agevolazione le piccole e medie imprese (come da raccomandazione 2003/361/CE) che sono state ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, e che hanno sostenuto costi di consulenza per le suddette finalità.
Le PMI destinatarie del beneficio sono, dunque, quelle che:
Per rientrare nella definizione di PMI è, quindi, necessario che si verifichi il mancato superamento del limite degli occupati e uno dei due parametri economico-patrimoniali indicati; viceversa, non può accedere al beneficio la PMI che dovesse appartenere ad un gruppo il cui bilancio consolidato superi le soglie e il numero di occupati previsti. In base all’art. 3 del DM 23.04.2018 possono beneficiare dell'agevolazione le PMI che:
Sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:
Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono, inoltre, ammissibili i costi “direttamente connessi” allo svolgimento delle attività e prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali consulenza fiscale, consulenza legale o pubblicità. Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell'operazione di quotazione. Sono, invece, escluse le spese relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE.
L’effettività del sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi deve risultare da apposita “attestazione” rilasciata:
L'attestazione dei costi ammissibili deve espressamente prevedere che i costi sono stati ritenuti conformi all'articolo 4 del Decreto Mise 23.04.2018. Inoltre, come risulta dalle istruzioni operative del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 27.9.2024, considerato che è necessario che emerga la diretta riferibilità dei costi alle categorie delle spese ammissibili, l'attestazione deve essere corredata da una tabella riepilogativa che specifichi, per ogni voce di costo e/o fattura:
ATTENZIONE: La tabella è considerata parte integrante dell'attestazione e deve essere parimenti sottoscritta dal soggetto che rilascia l'attestazione.
Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, i soggetti interessati inoltrano, in via telematica, all'indirizzo PEC dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it apposita istanza (formulata secondo lo schema di cui all'allegato A al Decreto) nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo.
Pertanto, per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) è possibile presentare le istanze a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025.
In particolare, l'istanza contiene:
Entro i successivi 30 giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, il Ministero, previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d'imposta e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24 (codice tributo “6901”), attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo disponibile, pena lo scarto dell’F24.
Ai fini delle attività di controllo, il Ministero, entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la concessione alla società trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche, l'elenco delle società beneficiarie del credito, specificando l'importo spettante a ciascuna di esse.
In particolare, il credito d'imposta:
L’Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero, con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco delle società che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi.
Qualora l’Agenzia delle entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta la stessa ne dà comunicazione in via telematica alla MIMIT, che previe verifiche per quanto di competenza provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
Il credito d’imposta è revocato dal Ministero nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti o la non veridicità degli elementi di cui al comma 2 dell’articolo 6 del DM. In tal caso il Ministero provvede al recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa.
Quadro Normativo |
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