Il decreto ministeriale n. 329, emanato il 4 ottobre 2024 dai Ministri della Cultura e dell'Economia e delle Finanze, definisce le regole applicative per i crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo, in linea con la legislazione europea sugli aiuti di Stato, di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220.
Specificamente, il decreto regolamenta i crediti d'imposta concessi a imprese che operano nella produzione esecutiva e nella post-produzione per spese realizzate in Italia per la creazione di opere audiovisive internazionali che non possiedono il requisito di nazionalità italiana, impiegando lavoratori italiani o dell'Area Economica Europea, commissionate da produttori stranieri.
I soggetti richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
NOTA BENE: A pena di inammissibilità, i richiedenti devono fornire la prova del pagamento di un contributo per le spese di esame, il cui importo sarà compreso tra un minimo di 200 euro e un massimo di 10.000 euro, come ulteriormente dettagliato e specificato in un successivo decreto direttoriale.
Il tax credit viene concesso per gli investimenti realizzati in Italia destinati alla produzione di opere audiovisive straniere, purché queste soddisfino i criteri di ammissibilità culturale elencati nella Tabella A del decreto 4 ottobre 2024.
Le imprese di produzione esecutiva e di post-produzione ricevono un credito d'imposta per le opere audiovisive realizzate in Italia, commissionate da produttori esteri e realizzate principalmente con manodopera italiana o proveniente dallo Spazio Economico Europeo.
Il credito corrisponde al 40% del costo ammissibile di produzione dell'opera, come definito nella Tabella B del decreto 4/10/2024.
Questo vantaggio è concesso a patto che il costo ammissibile raggiunga almeno 250.000 euro. Il beneficio è limitato a un massimo di 20 milioni di euro all'anno per ciascuna impresa o gruppo di imprese.
ATTENZIONE: Per essere eleggibili ai benefici previsti, le imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione non devono detenere partecipazioni nei diritti dell'opera audiovisiva. Tuttavia, ci sono eccezioni in cui, con una specifica deroga concessa dalla DGCA, si dimostra che non è oggettivamente possibile produrre l'opera attraverso un accordo di coproduzione internazionale, una compartecipazione internazionale o una produzione internazionale.
E’ richiesta la certificazione di effettività e stretta inerenza all’opera dei costi eleggibili sostenuti, da presentare con la richiesta definitiva di credito d’imposta e i cui oneri sono a carico del richiedente.
Con apposito decreto direttoriale sono fissati i requisiti soggettivi dei certificatori.
Coloro che emettono certificazioni non veritiere sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 10.000 euro a 50.000 euro per ogni certificazione falsa rilasciata.
Il credito d’imposta in parola è riconosciuto a condizione che l’impresa di produzione esecutiva o l’impresa di post-produzione presenti, alternativamente:
Il beneficio è concesso integralmente dopo un esito positivo dell'istruttoria e può essere compensato al 70% al momento dell'approvazione della richiesta preliminare, e per il resto alla conferma della richiesta definitiva.
L'utilizzo del credito d'imposta è consentito solo tramite la presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate, a partire dal 15° giorno del mese successivo all'approvazione del credito.
Lo stesso può essere trasferito dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Questi possono impiegarlo per compensare i propri debiti fiscali o contributivi, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
Il tax credit è concesso, evitando l'inammissibilità, solo se l'impresa di produzione esecutiva o di post-produzione sottopone, alla DGCA, la richiesta preventiva non più di novanta giorni prima dell'inizio delle lavorazioni. Tale richiesta deve:
a. includere una prova di pagamento del contributo per le spese di esame;
b. includere tutti i dettagli e i documenti richiesti nel modulo di invio della domanda, come dettagliato in un decreto direttoriale specifico.
Entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, o entro il termine massimo per la presentazione delle domande stabilito nel decreto direttoriale pertinente, la DGCA notifica al produttore sia il riconoscimento della qualificazione culturale dell'opera sia l'attribuzione del credito d’imposta teorico spettante.
Per quanto riguarda la richiesta definitiva, il decreto Cultura/Mef del 4 ottobre 2024 specifica che deve essere inoltrata entro un massimo di 180 giorni dalla conclusione delle lavorazioni e formulata utilizzando i modelli forniti dalla DGCA.
È possibile concedere eccezioni per motivi emergenti, se comunicati in modo tempestivo e supportati da documentazione adeguata e dettagliata.
La richiesta deve includere:
Inoltre, se non è stata presentata una richiesta preventiva, vanno forniti:
- la prova di pagamento del contributo per le spese di istruttoria,
- tutti i dettagli e i documenti specificati nel modello di presentazione della domanda.
La DGCA informa i soggetti interessati entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta sull'importo del credito d’imposta spettante.
Il credito è calcolato in base ai costi ammissibili indicati nella certificazione contabile.
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