Il bonus formazione 4.0 è applicabile anche per le attività formative in modalità “e-learning”, con quattro momenti di verifica, durante i quali andrà proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema, con struttura a risposta multipla.
È stata pubblicata, sul sito istituzionale, la circolare MiSE n. 412088 del 3 dicembre 2018, che fornisce chiarimenti sull'applicazione del Credito d’imposta formazione 4.0 (articolo 1 commi 46-56 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Legge di Bilancio 2018), in risposta ai quesiti di associazioni di categoria e singole imprese.
Ulteriori chiarimenti sugli aspetti fiscali saranno resi noti con un successivo documento dell'Agenzia delle Entrate.
I contratti collettivi aziendali o territoriali, cui fa riferimento la disciplina, devono essere sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2018 e possono essere depositati anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.
Nel caso in cui l’aiuto alla formazione concorrente con il credito d’imposta abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista dal regolamento n. 651/2014 per gli aiuti alla formazione.
Il credito è cumulabile senza limitazioni con i contributi ricevuti dall’impresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente partecipante alle attività di formazione, poiché sono due aiuti aventi la medesima finalità e riguardanti lo stesso progetto, ma aventi a oggetto costi ammissibili diversi.
Se il credito d’imposta “formazione 4.0” interessi personale dipendente in relazione al quale l’impresa benefici anche di altri aiuti concessi per finalità diverse - come, ad esempio, nel caso di un aiuto concesso per l’assunzione di un lavoratore svantaggiato che sia impegnato anche nelle attività di “formazione 4.0” - il calcolo del beneficio spettante deve essere effettuato assumendo la retribuzione lorda maturata in relazione alle ore o alle giornate di formazione, al netto della quota di retribuzione coperta dall’aiuto all’assunzione.
La relazione - comma 3, articolo 7 del decreto attuativo - può essere redatta con riferimento a un unico progetto formativo che indichi gli obiettivi comuni perseguiti nell’ambito del gruppo; inoltre, si ritiene possibile anche predisporre un unico registro didattico nel quale, accanto alle altre informazioni richieste per il monitoraggio della partecipazione alle attività formative, sia indicata per ciascun partecipante anche la società di appartenenza.
Per converso, per quanto riguarda l’obbligo del rilascio dell’apposita dichiarazione attestante l’effettiva partecipazione dei dipendenti alle attività formative, si ritiene che lo stesso debba essere comunque rispettato autonomamente da ciascuna società del gruppo.
Si ricorda che le disposizioni applicative del credito d’imposta in oggetto, per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”, istituito per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, sono state dettate con decreto 4 maggio 2018, emanato dal Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali.
E' rivolto a imprese residenti nel territorio dello Stato o non residenti ma con stabile organizzazione in Italia ed enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d'impresa.
È costituito da un credito d'imposta del 40% delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione, sostenute nel periodo d'imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Sono ammissibili al credito d'imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.
La misura è applicabile alle spese in formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
Si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all'Agenzia delle Entrate.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".