Credito con visto dal 2010

Pubblicato il 03 luglio 2009 Le Entrate, con il comunicato stampa di ieri, commentano le disposizioni previste dall’articolo 10 del Dl 78/2009 in materia di contrasto alle compensazioni illecite Iva. Le nuove regole, introdotte dal decreto “anticrisi”, hanno come obiettivo quello di rendere più rigorosi i controlli al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti, per evitare disparità di trattamento per i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti di Unico, tramite compensazione, entro il 16 giugno scorso. Non essendo precisato nulla riguardo all’entrata in vigore della disposizione, si poteva pensare che essa, come del resto l’intero decreto 78/2009, avesse decorrenza dal giorno della sua pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” (1° luglio 2009). Il documento dell’agenzia delle Entrate, dunque, risulta quanto mai opportuno per precisare che le nuove regole partono dal 2010 e non interessano i versamenti in scadenza a luglio a carico dei contribuenti, persone fisiche e società. Inoltre, va precisato che le nuove misure riguardano l’intero anno solare di utilizzo del credito. Nel comunicato delle Entrate viene, poi, evidenziato che il differimento al 2010 delle nuove disposizioni sulla compensazione vale anche per gli importi derivanti dall’istanze di rimborso trimestrale dell’Iva. Si ricorda che l’articolo 10 prevede, inoltre, anche un limite sugli importi da compensare, che è fissato a quota 10.000 euro. Pertanto, la compensazione del credito annuale Iva o infrannuale per importi superiori a quello indicato può essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza per quello infrannuale. Il tutto richiede l’introduzione di specifiche applicazioni informatiche di monitoraggio da parte dell’agenzia delle Entrate. Anche per questo, fino al 31 dicembre 2009, le attuali modalità di esercizio delle compensazioni non subiranno modifiche.
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