L’eccezione di prescrizione presuntiva del credito di un avvocato, non può trovare accoglimento in tutte le ipotesi in cui il cliente debitore ammetta di non aver estinto il debito, ovvero contesti, anche per implicito, l’entità della somma richiesta. Circostanza, questa ultima, implicante, in ogni caso, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza del rapporto controverso e l’incompatibilità col presupposto richiesto per l’applicazione della prescrizione presuntiva, costituito dalla presunzione di avvenuta estinzione del debito.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell'ambito di una controversia tra un avvocato ed un Ente morale, ove il primo aveva ottenuto un decreto ingiuntivo – poi opposto – per il pagamento del compenso di attività di patrocinio nei confronti del secondo.
Senonché, nel caso di specie – concludono gli ermellini con sentenza n. 763 del 13 gennaio 2017 – la deduzione che l’Ente opponente avrebbe contestato la quantificazione del credito con riferimento all'applicazione delle tariffe forensi (con conseguente preclusione della prescrizione presuntiva), sarebbe stata sollevata dall'avvocato solo in sede di legittimità. Trattasi dunque di questione nuova, non rilevata nel merito, che come tale non merita accoglimento.
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