Credito avvocato Niente prescrizione se contestato

Pubblicato il 17 gennaio 2017

Contestazione Riconoscimento permanenza rapporto

L’eccezione di prescrizione presuntiva del credito di un avvocato, non può trovare accoglimento in tutte le ipotesi in cui il cliente debitore ammetta di non aver estinto il debito, ovvero contesti, anche per implicito, l’entità della somma richiesta. Circostanza, questa ultima, implicante, in ogni caso, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza del rapporto controverso e l’incompatibilità col presupposto richiesto per l’applicazione della prescrizione presuntiva, costituito dalla presunzione di avvenuta estinzione del debito.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell'ambito di una controversia tra un avvocato ed un Ente morale, ove il primo aveva ottenuto un decreto ingiuntivo – poi opposto – per il pagamento del compenso di attività di patrocinio nei confronti del secondo.

Senonché, nel caso di specie – concludono gli ermellini con sentenza n. 763 del 13 gennaio 2017 – la deduzione che l’Ente opponente avrebbe contestato la quantificazione del credito con riferimento all'applicazione delle tariffe forensi (con conseguente preclusione della prescrizione presuntiva), sarebbe stata sollevata dall'avvocato solo in sede di legittimità. Trattasi dunque di questione nuova, non rilevata nel merito, che come tale non merita accoglimento.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: novità e semplificazioni per l’energia verde in Italia

25/11/2024

Misura Marchi +2024, un giorno per la domanda

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Decreto flussi: alle Corti d'appello la convalida di trattenimento dei migranti

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy