A seguito dei forti aumenti dei prezzi relativi all’energia elettrica, al gas naturale e al carburante, che si riverberano sulle imprese, lo Stato ha introdotto degli aiuti nella forma di crediti d’imposta.
Nello specifico si tratta dei bonus:
- per imprese esercenti l’attività della pesca, per il secondo trimestre 2022 (articolo 3-bis, Dl n. 50/2022);
- per imprese energivore, per il terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 1, Dl n. 115/2022);
- per imprese a forte consumo di gas naturale, per il terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 2, Dl n. 115/2022);
- per imprese non energivore, per il terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 3, Dl n. 115/2022);
- per imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale, per il terzo trimestre 2022 (articolo 6, comma 4, Dl n. 115/2022);
- per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, per il terzo trimestre 2022 (articolo 7, Dl n. 115/2022).
I beneficiari possono utilizzare i crediti d’imposta in compensazione con F24 oppure cederli solo per intero a soggetti terzi.
Per l’utilizzo in compensazione i codici istituiti da precedenti risoluzioni sono i seguenti:
Con il recente provvedimento agenziale 376961 del 6 ottobre 2022 sono state rese applicabili le disposizioni del provvedimento del 30 giugno 2022, prot. 253445, relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli
oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.
La risoluzione 59/E/2022 rende noti i seguenti codici tributo per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24:
Nell’F24 le sequenze vanno indicate nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; invece, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, occorre riempire la colonna “importi a debito versati”.
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