Il legislatore con vari provvedimenti - DL n. 115/2022, DL n. 144/2022, DL 176/2022 – ha disposto a favore delle imprese, a determinate condizioni, un credito d'imposta pari a una quota delle spese sostenute per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, in misura variabile in base al periodo di riferimento. Ciò per combattere l’aumento sostanzioso dei prezzi dell’energia e dei combustibili.
Il Dl 176/2022, articolo 1, comma 6, dopo aver previsto che l’utilizzo debba avvenire in compensazione con F24, ha stabilito che i beneficiari dei crediti in parola - imprese energivore e non, gasivore e non - con riferimento al terzo trimestre 2022, nonché ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del medesimo anno, siano tenuti ad inviare entro il 16 marzo 2023 all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.
Specifica la norma che l’invio è disposto a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.
Le modalità per l’invio della comunicazione sono state dettate dal provvedimento prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023.
Ora si chiede all’Agenzia delle Entrate se è possibile, qualora l’invio della comunicazione non sia avvenuto per mera dimenticanza, sanare la situazione con l’istituto della remissione in bonis.
Il parere delle Entrate è giunto con risoluzione n. 27 del 19 giugno 2023 dove si afferma che, seppur non venga specificato quali siano i crediti d’imposta interessati, è possibile avvalersi della remissione in bonis per:
Tale asserzione trova il fondamento nel fatto che la richiesta comunicazione non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti, bensì un mero adempimento formale che rientra tra i casi regolati dall’articolo 2 del Dl 16/2012 che norma la remissione in bonis.
Trattandosi di adempimento formale, è sanabile con la remissione in bonis, l’istituto che salva, per i contribuenti in “buona fede”, i benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione o ad altro adempimento di natura formale non eseguiti nei termini.
E’ però necessario che:
la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza;
il contribuente sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
venga inviata la comunicazione omessa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (30 settembre 2023);
sia versata la sanzione minima di 250 euro con modello F24 senza possibilità di compensazione.
ATTENZIONE: La remissione in bonis può esercitarsi solamente fino al 30 settembre 2023, in quanto deve precedere l'utilizzo del credito.
Altra precisazione contenuta nella risoluzione n. 27/E/2023 attiene allo scarto del modello F24 relativo ai crediti che avrebbero dovuto formare oggetto della comunicazione entro il 16 marzo 2023.
La mancata accettazione non preclude l’accesso al beneficio in quanto è dovuta alla rilevazione di un’anomalia da parte del sistema (mancato invio della comunicazione).
Con notizia del 26 giugno 2023 resa nella sezione “Attualità” della rivista “Fiscooggi” dell’Agenzia delle Entrate si comunica che è di nuovo fruibile il canale telematico per l’invio della comunicazione dei crediti d’imposta, da effettuare entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.
Le Entrate spiegano che la comunicazione può essere:
- compilata con il software disponibile nella scheda “Software per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022” e poi inviata tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia,
oppure
- compilata e inviata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet, seguendo il percorso: "Servizi - Agevolazioni - Crediti d'imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti energetici".
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