Crediti del lavoratore e trasferimento d’azienda
Pubblicato il 17 ottobre 2014
La Corte di Cassazione, con sentenza n.
21565 del 13 ottobre 2014, ha confermato il principio di diritto secondo cui il
cessionario d’azienda acquista tutti gli
obblighi gravanti sul cedente in favore del lavoratore, a norma dell'art. 2112, comma 1, c.c.,
non già estinti per prescrizione.
Conseguentemente, un lavoratore che abbia intrattenuto un rapporto di lavoro con un’azienda in maniera ininterrotta per un certo numero di anni e che vanti
crediti dal cedente per voci retributive dovute e non corrisposte, può
agire nei confronti del cessionario purché
non sia intervenuta prescrizione ed a patto che l’azienda abbia mantenuto la propria identità anche nel succedersi della gestione da parte dei diversi soggetti.
Ad ogni buon conto, si sottolinea che ai sensi del citato art. 2112 c.c.:
- il
cedente ed il
cessionario sono
obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento d’azienda;
- con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 c.p.c., il lavoratore può consentire la
liberazione del cedente delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.