Covid-19. Responsabilità penale dei sanitari solo per colpa grave

Pubblicato il 01 giugno 2021

Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio 2021, la Legge n. 76 del 28 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del Decreto legge n. 44/2021, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Contestualmente, è stato pubblicato anche il testo coordinato del predetto DL, integrato con le modifiche varate in sede di conversione.

Nel corso del passaggio in Senato, infatti, sono state apportate una serie di modificazioni ed integrazioni.

Scudo penale al personale sanitario durante il Coronavirus

Tra queste si segnala, in primo luogo, la disposizione che prevede la limitazione della responsabilità penale per i casi di omicidio colposo e lesioni personali colpose verificatisi in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Limitazione di responsabilità per tutti i fatti commessi durante la pandemia, non solo per i vaccini

Dopo l’ articolo 3 del Decreto legge - che, si rammenta, limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per le somministrazioni dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 operate nel corso della relativa campagna vaccinale - è stata aggiunta dal Senato, nel successivo articolo 3-bis, una disciplina transitoria, che limita la punibilità, a titolo di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, per tutti i fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria durante la pandemia da Coronavirus.

I summenzionati delitti – si legge nel comma 1 dell’articolo - sono punibili solo nei casi di colpa grave.

Il secondo comma della norma individua alcuni parametri ai fini della valutazione del grado della colpa. Nel dettaglio, i fattori di cui deve tenere conto il giudice e che possono escludere la gravità sono:

La limitazione della punibilità concerne, come detto, i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose commessi durante il Coronavirus nell'esercizio di una professione sanitaria, nel cui ambito rientrano i soggetti iscritti agli albi professionali: degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici e dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, degli psicologi.

Conversione Decreto Covid, le altre modifiche

Le ulteriori novità introdotte nel testo del Decreto legge riguardano:

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy