Il Dl 9/2020 agevola l’accesso al Fondo garanzia PMI per le imprese piccole e medie nell’area coronavirus.
La garanzia del Fondo è concessa, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro. L'area interessata è quella delle zone indicate nell’allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020.
Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento.
Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.
Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
La misura - di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - potrà essere estesa, con decreto MiSE - Mef, per periodi determinati e nei limiti delle risorse stanziate, alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse, in considerazione dell'impatto economico eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.
La deroga vale per 12 mesi, ossia fino al 2 marzo 2021, ed anche per il settore agroalimentare, alle imprese che abbiano sede o anche solo unità locali ubicate nei territori di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini in Lombardia e Vo’ in Veneto.
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