Presentare domanda telematica all’INPS utilizzando:
queste le modalità grazie alle quali potranno ricevere l’indennità aggiuntiva Covid-19 spettante i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e i lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione separata, che alla data del 23 febbraio 2020 svolgevano la loro attività lavorativa nei sottoelencati comuni o erano, alla medesima data, negli stessi residenti o domiciliati:
Regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D'Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
l) Terranova dei Passerini.
Regione Veneto:
a) Vo'.
Ai lavoratori in questione verrà riconosciuta un’indennità mensile aggiuntiva pari a 500 euro per un massimo di tre mesi, parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell’attività.
Chiarisce l’Istituto che la suddetta indennità aggiuntiva:
L’indennità in questione è, invece, incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, nonché con la c.d. Ape sociale.
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